Decreto Liquidità: nuove sospensioni dei versamenti e qualche ripensamento

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato, con il numero 23, il nuovo decreto per il contrasto all’emergenza coronavirus, battezzato come “decreto Liquidità”. In esso non mancano le disposizioni di carattere fiscale e qualche aggiustamento rispetto ai contenuti del precedente “decreto Cura Italia”. Prendiamo in rassegna i principali articoli del Capo IV: Misure fiscali e contabili.

L’art. 18 D.L. 23/2020 riguarda la sospensione dei versamenti tributari e contributivi e travolge il complesso sistema già delineato dagli omologhi articoli del decreto “Cura Italia”, utilizzando una logica differente per categorizzare i soggetti che beneficeranno delle nuove misure.

Una prima categoria di contribuenti è quella rappresentata da tutti coloro i quali, nell’esercizio precedente, hanno realizzato ricavi o compensi in misura non superiore a euro 50 milioni. Per questi, vi è la sospensione dei versamenti di aprile e maggio 2020, quanto a:

  • ritenute per lavoro dipendente e assimilato e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate dai sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ma vi è una condizione: questi soggetti devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell’esercizio precedente.

La seconda categoria di contribuenti è quindi quella rappresentata da chi abbia superato euro 50 milioni di ricavi o compensi. Per questi le sospensioni dei versamenti sono le medesime viste sopra, ma cambia la condizione: essi devono aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 50% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell’esercizio precedente.

Il comma 9 dell’art. 18 in commento sottolinea come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate si debbano attivare per garantire il controllo sui limiti di fatturato e sulle condizioni di sospensione dei versamenti, per tutti i contribuenti che se ne avvarranno.

Le sospensioni dei versamenti appena riassunte si applicano anche a:

  • tutti i contribuenti (per chiarezza, ognuna di queste disposizioni riguarda sia imprenditori che professionisti) che abbiano iniziato l’attività dopo il 31/03/2019 – poiché, di fatto, non hanno storicità nel fatturato;
  • enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

Solo per l’IVA, i contribuenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza possono sospendere i versamenti di aprile e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato almeno pari al 33% nei mesi di marzo e aprile 2020, rapportati con i mesi di marzo e aprile dell’esercizio precedente.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate costanti, senza applicazione di sanzioni e interessi, decorrenti dal 30 giugno medesimo.

Tutte le previsioni di sospensione dei versamenti previste dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) sono confermate, eccetto una. La riassumiamo di seguito.

L’art. 19 D.L. 23/2020 abroga l’art. 62 comma 7 D.L. 18/2020, stabilendo che: i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,00 nel periodo precedente, residenti nel territorio dello Stato, possono omettere l’assoggettamento dei propri ricavi o compensi a ritenuta d’acconto dal 17 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020, a condizione che non abbiano dipendenti in forze già dal mese di febbraio 2020. Saranno poi gli stessi contribuenti, che hanno opzionato a mezzo di apposita dichiarazione l’utilizzo del beneficio de quo, a versare autonomamente gli importi corrispondenti alle ritenute non operate dal sostituto, entro il 31 luglio 2020 – in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, decorrenti dal 31 luglio medesimo.

Quanto al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sono previsti i seguenti benefici (art. 26 D.L. 23/2020):

  • se l’importo del primo trimestre 2020 non eccede euro 250,00, questo potrà essere versato alla scadenza prevista per il versamento riguardante gli importi del secondo trimestre (20 luglio 2020);
  • se la somma degli importi del primo e del secondo trimestre 2020 non eccede euro 250,00, questa potrà essere versata alla scadenza prevista per il versamento riguardante gli importi del terzo trimestre (20 ottobre 2020).

Infine, è interessante rilevare che tutti i versamenti scadenti il 16 marzo 2020, che avevano beneficiato della rimessione in termini ad opera dell’art. 60 D.L. 18/2020, potendo essere effettuati entro il 20 marzo 2020, saranno considerati tempestivi e non sconteranno sanzioni e interessi se effettuati comunque entro il 16 aprile 2020.

Mariangela Moretto – Centro Studi CGN