Cripto, tassazione delle plusvalenze: l’Agenzia delle entrate interviene con le FAQ del 30 aprile 2025

Il trattamento fiscale delle cripto‑attività è uno degli argomenti più discussi e più delicati della recente evoluzione normativa in materia di finanza digitale. Dopo l’intervento della Legge di Bilancio 2023, che ha cercato di disciplinare per la prima volta in modo organico il settore delle cripto-attività, operatori e investitori privati chiedono chiarimenti applicativi per districarsi nel complesso panorama delle regole fiscali e degli adempimenti dichiarativi che si applicano ai profitti realizzati con le cripto.
Con una FAQ dello scorso 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione della tassazione sostitutiva del 26% alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da cripto-attività, con specifico riferimento alla franchigia annuale di 2 mila euro prevista per le persone fisiche non in regime d’impresa.

Prima di chiarire il contenuto della FAQ, facciamo una breve premessa sull’inquadramento normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. In primis, viene data una definizione del fenomeno di cripto-attività.
Le cripto-attività sono definibili come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Ogni fenomeno reddituale riconducibile alla detenzione, al rimborso ed al trasferimento di valori e diritti, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (DLT) rientra nel campo delle cripto-attività.
L’articolo 1, commi da 126 a 147 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha definito in modo strutturato il regime fiscale delle cripto-attività, includendo le stesse tra i redditi diversi di natura finanziaria.
L’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del T.U.I.R., in questo senso ha configurato una nuova categoria di redditi diversi nelle plusvalenze e negli altri proventi realizzati, appunto, mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
La disposizione prevede che le plusvalenze realizzate da soggetti privati siano soggette a un’imposta sostitutiva del 26% (per l’anno di imposta 2024), con una franchigia annuale di 2 mila euro.

La FAQ risponde ad un quesito che riguarda, in generale, le modalità di tassazione delle entrate connesse alle cripto-attività realizzate dalle persone fisiche. Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche un esempio pratico circa l’utilizzo della franchigia.
Nell’esempio che porta l’Agenzia delle Entrate, un contribuente che nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un valore di 2.500 euro, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sostitutiva del 26% ammonterà a 500 euro (l’importo si ottiene sottraendo la franchigia di 2 mila euro al valore di 2.500 euro).
L’Agenzia, quindi, chiarisce che i 2 mila euro richiamati dalla normativa sulla tassazione rappresentano una franchigia e non una soglia oltre la quale si tassa l’importo. Un beneficio per i contribuenti, ma una gestione normativa non sempre chiara.
Ricordiamo che la base imponibile viene determinata compilando la specifica sezione del quadro T del modello 730/2025 o del quadro RT del Modello Redditi 2025 PF.
Sempre nella stessa FAQ del 30 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate precisa che se nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno, (Modello RPF 2024 per l’anno d’imposta 2023) la franchigia non è stata applicata, la maggiore imposta versata può essere recuperata tramite rimborso secondo le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. 602/1973.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com