Oneri detraibili 2025, nuovi limiti sotto la lente del fisco

La Circolare n.6/e del 29 maggio 2025, a cura dell’Agenzia delle Entrate, illustra le modalità di applicazione delle detrazioni per oneri introdotte dalla legge di Bilancio per il 2025 (ex art. 1, comma 10 della L. n. 207/2024) con l’inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR. La novità si applica a partire dall’1 gennaio 2025 e riguarda le detrazioni IRPEF delle persone fisiche con un reddito complessivo (inteso al netto della deduzione del reddito per abitazione principale e pertinenze) superiore a 75.000,00 euro.

Il taglio alle detrazioni si presenta lineare è strutturato su due limiti:

  • il primo è quello riferito dalla specifica norma agevolativa che si concretizza in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione (per esempio spese di ristrutturazione, ecobonus e spese veterinarie e tutte quelle dove si prevedono limiti alle spese detraibili);
  • il secondo è rappresentato da un limite massimo di spesa per la totalità degli oneri detraibili con alcune eccezioni più avanti riportate.

Il limite massimo di spesa detraibile verrà determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

  • l’importo massimo della spesa detraibile che viene calcolato in ragione del reddito complessivo dichiarato;
  • il coefficiente di ponderazione che tiene conto della situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:

  • 14.000 euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100.000 euro;
  • 8.000 euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100.000 euro.

Il secondo parametro fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70 se ve ne è uno;
  • 0,85 se ve ne sono due;
  • 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.

Per avere un’idea si consideri un contribuente:

  1. con un reddito complessivo pari a 85.000 euro. A seconda delle circostanze inerenti i figli a carico nel proprio nucleo familiare, il soggetto potrà avvalersi dei seguenti limiti massimi di spesa detraibile pari a:
    • 7..000,00 euro (14.000,00 euro × 0,50);
    • 9.800,00 euro (14.000,00 euro × 0,70);
    • 11.900,00 euro (14.000,00 euro × 0,85);
    • 14.000,00 euro, se ha un figlio disabile o più di due figli, fiscalmente a carico.
  2. con un reddito complessivo superiore a 100.000,00 euro. A seconda dei carichi familiari, il calcolo dovrà essere fatto partendo dall’importo “base” di 8.000,00 euro che si declinano nei seguenti limiti massimi di spesa detraibile pari rispettivamente, di 4.000,00 euro, 5.600,00 euro, 6.800,00 euro e 8.000,00 euro.

Sono escluse dal massimale le seguenti spese:

  • le spese sanitarie detraibili (art. 15, c. 1, lett. c) del Tuir);
  • investimenti in start-up e PMI innovative (artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012; art. 4 D.L. 3/2015);
  • detrazioni forfetarie (es. cani guida, art. 15, c. 1-quater del Tuir);
  • spese pluriennali e premi assicurativi stipulati entro il 31.12.2024.

La Circolare precisa:

  • spetta al contribuente scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione;
  • per il calcolo delle soglie reddituali si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi (cedolare secca, mance, forfettari);
  • per chi aderisce al concordato biennale, vale il reddito effettivo;
  • rientrano nel computo anche gli oneri e le spese sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR;
  • posto che a partire dal 2025 la legge di bilancio ha previsto la possibilità di considerare fiscalmente a carico anche figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite, ai fini in esame contano anche loro;
  • per le spese sostenute nell’anno 2025, inoltre, i figli che rilevano per la determinazione del coefficiente sono quelli che risultano a carico fiscalmente nel 2025.

Nel compilare la dichiarazione dei redditi, i contribuenti dovranno prestare attenzione su quali oneri considerare allo scopo di ridurre il taglio previsto dalle nuove disposizioni: infatti, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, sarà necessario effettuare una selezione. La conferma è importante perché le varie spese rientranti nel plafond possono riconoscere, a parità di onere sostenuto, detrazioni differenti per via delle diverse aliquote di detrazione dove accanto al 19% vi sono erogazioni liberali con bonus dal 26% al 35%, nonché i bonus edilizi che presentano aliquote maggiori. Si evidenzia anche che non tutte le spese subiscono il calo regressivo oltre 120milaeuro di reddito e si azzerano oltre i 240mila euro.

A titolo esemplificativo, si consideri l’esempio di un contribuente che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

  • spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%);
  • spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
  • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

 

  Reddito

fino a 75mila

Reddito

da 75mila a 100mila

Reddito

superiore a 100mila

Importo rata ristrutturazioni (50%) 9.000 9.000 9.000
Importo spese universitarie (19%) 2.000 2.000 2.000
Importo Erogazione liberale (26%) 4.000 4.000 4.000
Importo totale spese detraibili 15.000 15.000 15.000
Limite massimo spesa NON PREVISTO 14.000 8.000
Coefficiente di ponderazione NON PREVISTO 0,85 0,85
Limite spesa massimo ponderato NON PREVISTO 11.900 6.800
Importo capienza ristrutturazioni 9.000 9.000 6.800
Importo capienza erogazione liberale 4.000 2.900 0
Importo capienza spese universitarie 2.000 0 0
Detrazione spettante per ristrutturazione 4.500 4.500 3.400
Detrazione spettante erogazione liberale 1.040 754 0
Detrazione spettante per spese universitarie 380 0 0
TOTALE DETRAZIONE 5.920 5.254 3.400
Perdita detrazione 0 666 2.520

 

La Circolare chiude l’esempio confermando la possibilità per il contribuente di calcolare le detrazioni fruibili sulla base delle altre spese, che danno diritto a una minore detrazione (anche se trattasi di condotta non ottimale), purché le spese medesime non eccedano l’ammontare massimo consentito.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN