Gli intermediari devono calcolare il costo o valore di acquisto delle cripto-valute utilizzando il costo medio ponderato riferito a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria. È questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta n. 135/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’interpello a cui l’Agenzia ha dato riscontro, un’azienda iscritta al Registro degli operatori in valute virtuali presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) — e che offre ai clienti prodotti e servizi relativi alle cripto-valute — intende permettere agli utenti di optare per il regime amministrato in relazione alle plusvalenze e agli altri proventi generati dalle stesse cripto-attività.
Nella domanda di interpello, l’impresa ha posto una serie di quesiti relativi al calcolo della plusvalenza in diversi scenari operativi:
- trasferimento delle cripto-valute verso un self-custodial wallet intestato al cliente;
- spostamento degli stessi asset digitali su un wallet, sempre di proprietà del cliente, ma ospitato da un altro exchange;
- revoca, da parte dell’investitore, dell’opzione per il regime di risparmio amministrato;
- accredito di cripto-valute presso la piattaforma, provenienti da wallet intestati al cliente o a soggetti terzi.
Infine, nell’interpello viene chiesto di chiarire come individuare correttamente il costo di acquisto delle cripto-valute ai fini del calcolo della base imponibile.
Per quanto attiene ai casi 1) e 2) l’Agenzia delle Entrate precisa che l’impresa non è tenuta a calcolare la plusvalenza al momento del trasferimento soltanto se il cliente dimostra, con adeguata documentazione, che le cripto-valute vengono spostate su un self-custodial wallet intestato a lui oppure su un wallet di sua proprietà presso un altro exchange. La semplice dichiarazione resa dal contribuente non è quindi sufficiente.
Per l’ipotesi 3), vale a dire la revoca dall’opzione per il regime amministrato con passaggio al regime dichiarativo, l’intermediario resta sostituto d’imposta, e quindi adempie ai relativi obblighi, sino al 31 dicembre dell’anno in cui la revoca è esercitata. Entro quella data deve fornire al cliente il costo di carico delle cripto-attività presenti sul wallet e, se esistono minusvalenze ancora da compensare, indicare l’esercizio in cui esse si sono realizzate.
Tali minusvalenze, puntualizza ancora l’Agenzia delle Entrate, possono essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto-attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per il risparmio amministrato, oppure quelli dichiarati direttamente dal contribuente nel suo modello di dichiarazione dei redditi. Inoltre, eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Relativamente al punto 4) qualora i clienti depositino presso l’impresa le cripto-valute provenienti da altri wallet (self custodial wallet o wallet presso altri exchange) intestati ai clienti stessi, devono fornire all’intermediario la documentazione idonea a comprovare il costo di acquisto e non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva da parte del contribuente. Se tale documentazione non viene prodotta, l’intermediario sarà tenuto a considerare un costo di acquisto pari a zero.
E per quanto riguarda la documentazione da produrre? L’Agenzia specifica che la prova può consistere, ad esempio, negli estratti conto bancari che attestano l’esborso sostenuto per l’acquisto dei cripto-asset oppure in qualsiasi attestazione rilasciata dagli operatori presso i quali le valute digitali erano state originariamente comprate.
Nel caso in cui le cripto-valute siano pervenute per successione, il costo da assumere corrisponde al valore definitivamente accertato o – se mancante – a quello indicato nella dichiarazione di successione. Se invece l’acquisto deriva da una donazione, il costo coincide con quello che faceva capo al donante.
Infine, rispondendo all’ultimo quesito, l’Agenzia precisa che per determinare il costo di acquisto delle cripto-attività, deve essere applicato il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria. In questo modo, l’intermediario può utilizzare un unico valore per determinare plusvalenze o minusvalenze e altri redditi diversi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN