L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 141 pubblicata lo scorso 23 maggio 2025 è stata chiamata a chiarire quale aliquota IVA si applichi alla cessione di indumenti protettivi destinati a scopi sanitari. A sollevare la questione è un’impresa che commercia all’ingrosso dispositivi antinfortunistici e vestiario da lavoro (tute di sicurezza, calzari, soprascarpe, mascherine, guanti e altri articoli monouso) tutti dotati di marcatura CE e classificati come DPI.
Il dubbio interpretativo riguarda il requisito delle finalità sanitarie che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% dal momento che i precedenti chiarimenti da parte dell’Agenzia erano stati resi nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La fine del periodo emergenziale porta a dubitare dell’attualità di detta agevolazione e pertanto ciò giustifica l’istanza di interpello presentata dalla società. La conclusione dello stato di emergenza sanitaria ha infatti inevitabilmente sollevato alcuni dubbi sul quadro normativo e operativo in cui si inserivano le varie misure fiscali di carattere eccezionale, tra cui l’aliquota agevolata prevista per i dispositivi di protezione individuale destinati a finalità sanitarie.
Nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 il D.P.R. 633/72 al n.1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% anche per gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie.
La norma era stata introdotta in un contesto di emergenza epidemiologica per agevolare le cessioni di beni ritenuti fondamentali per il contrasto della pandemia da Covid-19. Un requisito essenziale che deve sussistere per applicare l’aliquota ridotta è la “finalità sanitaria” ed il fatto che detti beni devono essere inclusi nell’elenco dei beni agevolabili contenuto nel comma 1 dell’articolo 124 (ora n. 1-ter 1).
Ora, nonostante la situazione si sia normalizzata rispetto al periodo di emergenza epidemiologica, l’Agenzia precisa che il legislatore non è mai intervenuto per modificare l’agevolazione IVA in oggetto e che pertanto, allo stato attuale, l’agevolazione deve ritenersi in vigore.
Nella risposta fornita, l’Agenzia sottolinea che è innegabile come l’esperienza pandemica da Covid-19, con la sua straordinaria diffusione e le sue gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, abbia contribuito non poco al radicarsi di una spiccata sensibilità rispetto alla prevenzione, all’igiene e alla protezione della collettività.
Sebbene il graduale superamento delle misure anti-Covid abbia eliminato l’obbligo, per i non addetti sanitari, di indossare capi protettivi, in molti settori tali articoli continuano a essere utilizzati su base volontaria, complice una maggiore consapevolezza dell’importanza della tutela della salute.
Pertanto, se i prodotti ceduti hanno finalità sanitarie e rientrano tra i DPI elencati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’Allegato 1 della Circolare 5/D del 14 febbraio 2023, si applica l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento in ogni fase della filiera, dalla produzione fino alla vendita al pubblico. Il requisito dell’uso a fini sanitari si presume soddisfatto, salvo prova contraria chiara e inequivocabile.
Inoltre, anche in passato, chiarisce l’Agenzia, in diversi documenti di prassi sono stati forniti chiarimenti sulla corretta applicazione del regime agevolato IVA. In particolare, il riferimento è alla Circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E dove viene precisato che per “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale o di dispositivo medico, che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella Circolare 30 maggio 2020, n. 12/D e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN