Sulle vendite di opere fotografiche l’aliquota IVA ridotta è solo per l’autore

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di fotografie artistiche si applica solamente alle cessioni effettuate da soggetti ben definiti, come l’autore dell’opera, i suoi eredi e i legatari. Questo chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello presentata da una società.
Il 22 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta a interpello n. 140, fornendo un chiarimento importante per il mercato dell’arte, in particolare sul regime IVA applicabile alla vendita di fotografie artistiche, tornando quindi a concentrarsi sull’imposta che necessita spesso di chiarimenti ad hoc.
Il caso riguarda una società che produce e vende fotografie artistiche. La società collabora con un artista, assunto come dipendente, per la realizzazione di queste opere. Le fotografie, stampate su vari materiali (carta, vetro, metallo, tessuto), sono in tiratura limitata (massimo 30 esemplari per opera) e corredate da certificato di autenticità, firma dell’autore e numerazione progressiva.
Tramite domanda di interpello, la società ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se potesse applicare l’aliquota IVA ridotta del 10%, prevista dal n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, alle cessioni di tali fotografie.
In particolare, la richiesta mirava ad avere chiarimenti se l’aliquota IVA potesse applicarsi anche se la vendita non avveniva direttamente da parte dell’artista, ma da parte della società che lo impiega e se l’aliquota agevolata potesse applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta.
Le domande formulate nella domanda di interpello miravano a chiarire come interpretare correttamente la normativa nazionale, tenendo conto anche degli orientamenti più recenti a livello europeo.
Con la risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate ha espressamente escluso la possibilità di applicare l’aliquota ridotta del 10% alle vendite effettuate dalla società. Secondo l’Agenzia, la norma vigente — il n. 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 — stabilisce che l’aliquota agevolata può essere applicata solo alle cessioni effettuate dall’autore dell’opera, dai suoi eredi o dai suoi legatari.
Pertanto, una società che vende opere realizzate da un proprio dipendente artista non rientra in nessuna di queste categorie, e deve quindi applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’Agenzia motiva questa posizione evidenziando la necessità di rispettare la formulazione letterale della normativa nazionale vigente, che non è ancora stata aggiornata per recepire le novità introdotte dalla Direttiva UE 2022/542. Quest’ultima, infatti, ha rimosso il meccanismo che permetteva differenti trattamenti IVA basati sulla figura del venditore, ma la normativa italiana non si è ancora adeguata.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) prevede la possibilità di estendere l’aliquota ridotta anche alle vendite effettuate da soggetti diversi dall’autore, ma tale riforma non è ancora stata attuata con appositi decreti attuativi.

In conclusione, in assenza di un intervento legislativo nazionale che recepisca la Direttiva europea, l’Agenzia delle Entrate ritiene di non poter ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’aliquota ridotta attraverso una semplice interpretazione, rimanendo vincolata alla normativa attuale.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com

 


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