Senza biglietto d’ingresso, non è esente da IVA l’attività di accompagnamento svolta da una guida ambientale escursionistica. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 125/2025 pubblicata sul sito istituzionale in data 30 aprile 2025.
Nella domanda di interpello, il contribuente rappresenta che esercita abitualmente la professione di Guida Ambientale Escursionistica, una libera professione non ordinistica ai sensi della Legge n. 4/2013.
Il profilo professionale in esame è quello di un libero professionista che accompagna in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, singole persone o gruppi di persone in visita a tutto il territorio, illustrandone gli aspetti naturalistici, antropici e culturali.
Il regime fiscale adottato dal contribuente è quello ordinario. Di conseguenza, le prestazioni di servizio offerte dalla guida ambientale costituiscono in linea generale operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Oltre alle prestazioni di servizio caratteristiche di tale attività, il contribuente evidenzia che nell’ambito di tale attività egli effettua anche l’attività di accompagnamento di escursionisti in aree protette. Le aree protette sono aperte al pubblico e non sono previsti biglietti di ingresso.
Nell’ambito dell’attività esercitata, il contribuente concede in uso agli escursionisti specifici strumenti come ad esempio bici, canoe, kayak, equipaggiamento subacqueo, ciaspole e altri strumenti a fronte del pagamento di un corrispettivo ad integrazione di quello dovuto per la sola attività di accompagnamento.
Fatte queste premesse, l’istante chiede di conoscere se alla predetta attività di accompagnamento nelle aree ufficialmente protette e alle prestazioni di concessione in uso agli escursionisti dei vari strumenti necessari alla stessa attività, possa applicarsi il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 22 del D.P.R. 633/72.
Per l’Agenzia delle Entrate, la prestazione può rientrare nel regime di esenzione IVA di cui al n. 22 dell’articolo 10, comma 1 del D.P.R. 633/72, se la stessa prestazione è inerente alla prestazione principale di “visita” al luogo ritenuto di interesse culturale come ad esempio musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e giardini zoologici o simili. In mancanza di un ticket d’ingresso, il servizio rileva ai fini IVA come autonoma prestazione.
Nel caso trattato, per l’Agenzia delle Entrate non può trovare applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 22 che prevede l’esenzione dall’IVA per le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici.
L’Agenzia precisa che per un costante e consolidato principio della giurisprudenza europea, i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva IVA N. 2006/112/CE devono essere interpretati in modo restrittivo, in quanto si tratta di deroghe al principio stabilito dall’articolo 2 della stessa direttiva IVA (come da risposta ad interpello n. 417/2023).
Ai fini dell’esenzione IVA rileva il carattere dell’inerenza delle prestazioni rispetto alla visita che costituisce l’operazione principale oggetto di esenzione. Come chiarisce la Risoluzione n. 30 del 23 aprile 1998, il legislatore ha inteso riconoscere l’esenzione oltre che alle visite di luoghi come musei e galleria, anche a quelle manifestazioni della cultura le cui prestazioni sono equipollenti.
L’agevolazione riguarda la mera visita, comprensiva pertanto di cuffia e accompagnatore, in quanto inerenti alla visita stessa, con esclusione di altre possibili prestazioni come, ad esempio, la vendita di cataloghi, stampe o altri beni che vanno assoggettati a imposta con aliquota propria.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN