Favorire la risoluzione delle controversie civili e commerciali permette alle imprese e/o ai privati di portare a casa anche vantaggi fiscali in sede di 730/2025 con il riconoscimento di crediti d’imposta:
- per mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- per negoziazione e arbitrato;
- per contributo unificato.
Il credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali viene riconosciuto alle parti che raggiungono un accordo ed è commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione. Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.
Per ogni procedura, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di 600 euro e comunque fino ad un importo massimo annuale di 2.400 euro. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.
La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante.
Con la negoziazione assistita, le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia raggiungendo l’accordo di negoziazione ossia un contratto tra le parti vincolante per le stesse. Può essere utilizzata in alternativa alla giurisdizione ordinaria per qualsiasi controversia purché in materia di diritti disponibili e può essere utilizzata anche per le soluzioni consensuali di separazione, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso e comunque fino a 250 euro.
A decorrere dal 7 agosto 2023 la domanda di attribuzione dei crediti di imposta negoziazione e arbitrato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’ imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante.
Quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro.
Come nei casi precedenti, la domanda di attribuzione del credito di imposta contributo unificato deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.
Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante
Il credito va indicato nel modello 730/2025, sezione XIII, campo G15:
- con il Codice 16 per il credito d’imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- con il Codice 17 per i crediti di imposta conciliazione e mediazione;
- con il Codice 18 per i crediti di imposta contributo unificato.
Il credito di imposta non dà luogo a rimborso ed è utilizzabile anche in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN