Concordato preventivo biennale: le novità del decreto correttivo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, n. 134 il Decreto Legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 contenente le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

In materia di concordato preventivo biennale le novità si presentano di immediato impatto e per comodità le riportiamo in sintesi per coglierne appieno la portata innovativa. In particolare, il decreto correttivo in materia di concordato preventivo biennale:

  • esclude i soggetti che adottano il regime forfetario;
  • razionalizza l’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a 85.000 euro. Stando ai riferimenti attuali, per la parte eccedente si applica l’aliquota:
  • del 43% per i soggetti Irpef,
  • del 24% per i soggetti Ires.

Per le società o associazioni “in trasparenza” (ex artt. 5 e 116 TUIR), il superamento del limite di euro 85.000 è verificato in capo al soggetto collettivo e indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati. È anche il caso di precisare che la novella si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

  • introduce una nuova causa di esclusione per i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente alla proposta, dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo (ex art. 54, comma 1), e contemporaneamente, partecipano ad associazioni (ex art. 5, comma 3, lettera c), TUIR), ovvero a società tra professionisti, ovvero ancora a società tra avvocati. In tali casi, l’adesione deve essere “congiunta”, vale a dire l’adesione al concordato è consentita solo se anche il soggetto collettivo aderisce;
  • fornisce un’interpretazione autentica rispetto alla causa di esclusione e di cessazione dal regime del concordato preventivo biennale chiarendo che per operazioni di conferimento devono intendersi esclusivamente quelle che hanno a oggetto una azienda o un ramo di azienda, non ricomprendendo il conferimento in denaro da parte dei soci;
  • proroga la possibilità di adesione al CPB al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio) ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, tenuto conto della sperimentalità del concordato;
  • introduce nuovi commi (3-bis a 3-quater nell’art. 9, D.Lgs. n. 13/2024) prevedendo che la proposta di reddito concordato elaborata dall’Agenzia delle Entrate può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato dal contribuente nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la medesima proposta. Si prevedono tre distinti limiti di eccedenza massima che trovano applicazione in corrispondenza dei livelli di affidabilità fiscale più alti pari al:
    • 10% in caso di livello di affidabilità pari a 10;
    • 15% in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
    • 25% in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.

Per esempio, un contribuente che nel 2024 ha conseguito un reddito rilevante ai fini del concordato pari a 60.000 euro che presenta un ISA pari a 8, non potrà vedersi proporre per il 2025 un reddito superiore a 75.000 euro. Se, invece, il punteggio ISA è 9 o superiore, la proposta non potrà superare 69.000 euro. Si evitano così quelle situazioni in cui la proposta veniva calmierata per il primo anno e si presentava eccessiva (e non ricevibile) per il secondo anno sebbene il contribuente avesse un punteggio ISA rispettabile;

  • integra la disposizione che disponeva la decadenza (ex art. 22, comma 1, lettera e), D. Lgs. n. 13/2024) quando il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute sulla base del concordato. Salvo ravvedimento operoso prima che la violazione sia constatata con avviso bonario, viene precisato che la decadenza dal concordato si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN