Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il Decreto del 12 febbraio 2025 (G.U. n. 124 del 30.05.2025), ha determinato il contributo per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, per il biennio 2025-2026.
Il contributo è determinato secondo la seguente tabella sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2024:
CONTRIBUTO DI REVISIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE BIENNIO 2025-2026 | |||||
Soci | Fino
a 100 |
Da 101
a 500 |
Superiore a 500 | ||
Capitale sociale sottoscritto | Fino
a € 5.160 |
Da € 5.160,01
a € 40.000 |
Superiore a € 40.000 | ||
Fatturato | Fino
a € 75.000 |
Da € 75.001
a € 300.000 |
Da € 300.000,01 a € 1.000.000 | Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000 | Superiore a € 2.000.000 |
CONTRIBUTO DOVUTO | € 330,00 | € 790,00 | € 1.560,00 | € 1.990,00 | € 2.740,00 |
Per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del Codice civile. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle qui sopra richiede il possesso contestuale di tutti i parametri previsti. Il superamento anche di uno solo dei parametri previsti comporta il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
Si tratta di un contributo dovuto da parte degli enti cooperativi, compresi gli enti in scioglimento volontario, per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie. Per l’esatta determinazione del contributo dovuto, si tenga presente quanto segue:
- nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del Codice civile, e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all’art. 2425 del Codice civile;
- per le cooperative sociali soggette a revisione annuale il contributo base dovuto è aumentato del 30%;
- le cooperative iscritte nell’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione, nel caso in cui abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio devono versare un contributo base aumentato del 50%;
- il contributo dovuto per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi è maggiorato del 10%, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale;
- le cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il 28.08.2025 sono tenute al pagamento del contributo minimo, oltre alle eventuali maggiorazioni;
- le cooperative ed i loro consorzi di nuova costituzione, iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2025, sono esonerati dal pagamento del contributo di revisione 2025/2026.
Per quanto riguarda le banche di credito cooperativo il contributo dovuto è rappresentato dalla seguente tabella:
Fascia | Importo | Numero soci | Totale attivo
(migliaia di euro) |
A | € 2.780,00 | Fino a 980 | Fino a € 124.000 |
B | € 4.310,00 | Da 981 a 1.680 | Da € 124.001 a 290.000 |
C | € 7.660,00 | Oltre 1.680 | Oltre 290.000 |
Per quanto riguarda le Società di mutuo soccorso il contributo dovuto è rappresentato dalla seguente tabella:
Fascia | Importo | Numero soci | Contributi mutualistici
(in euro) |
A | € 330,00 | Fino a 1.000 | Fino a € 100.000 |
B | € 650,00 | Da 1.001 a 10.000 | Da € 100.001 a 500.000 |
C | € 970,00 | Oltre 10.000 | Oltre 500.000 |
I contributi dovranno essere versati entro il 28 agosto 2025 (90 giorni dalla pubblicazione del decreto) esclusivamente tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
- Codice 3010: contributo biennale – maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) – interessi per ritardato pagamento;
- Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie – interessi per ritardato pagamento;
- Codice 3014: sanzioni.
I contributi di pertinenza delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (associazioni nazionali di rappresentanza), dovuti dai soggetti obbligati che risultano ad esse associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle associazioni stesse.
In caso di ritardo od omissione, in misura totale o parziale, al pagamento dovuto si applica una sanzione:
- pari al 5 % del contributo se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza;
- elevata al 15 % se il pagamento è effettuato successivamente,
con l’aggiunta in entrambi i casi degli interessi legali maturati nel periodo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN