Approda in Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, n. 134 il D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, c.d. Decreto Correttivo-bis che introduce una serie di disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Dopo aver presentato le novità più significative riguardanti il concordato preventivo biennale, si illustrano le novità di maggiore impatto inerenti agli adempimenti tributari.
Niente più proroghe in attesa che anche gli operatori sanitari emettano le fatture elettroniche. Il decreto fiscale correttivo dispone (in via definitiva) il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali. Si è giunti a questa soluzione normativa per evitare onerosi investimenti infrastrutturali, sia da parte degli operatori sanitari che dell’Amministrazione per tener conto delle necessarie misure di sicurezza in tema di tutela e riservatezza dei dati che avrebbe reso necessario un’infrastruttura diversa dal Sistema di Interscambio (SDI).
A fronte del divieto di emissione della fattura elettronica, resta da chiarire l’aspetto sanzionatorio per quei soggetti che, per errore, emettano in formato elettronico via SdI fatture relative a prestazioni sanitarie che avrebbero, invece, dovuto essere emesse in formato analogico
Resta confermata, invece, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, e il riferimento alla cadenza semestrale viene sostituito con una cadenza annuale, con termine da stabilirsi con decreto del MEF. La prima trasmissione dei dati annuali sono quelli a “a partire dal 2025”. La novità in commento porta con sé il venir meno dell’adempimento inerenti al primo semestre 2025 previsto al 30.09.2025. Sul punto si attende una conferma anche da parte dell’Amministrazione finanziaria, non fosse altro perché in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro.
Altra novità riguarda il termine per la trasmissione delle certificazioni uniche. A decorrere dal 2026, le certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate, anziché entro il 31 marzo, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Dal momento che il modello precompilato di questi soggetti deve contenere anche tali tipologie di informazioni, viene stabilito che a decorrere dal 2026 il precompilato è reso disponibile a partire dal 20 maggio, anziché dal 30 aprile. Si evidenzia che resta confermato il termine del 30 aprile per la disponibilità del precompilato per gli altri contribuenti che presentano il mod 730.
Una serie di norme in ordine sparso riguarda i soggetti in regime forfettario:
- Viene disposta la liquidazione IVA trimestrale (e non più mensile) quando si effettuano acquisti di beni e di servizi con riferimento alle quali l’imposta deve essere assolta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). il decreto correttivo ha disposto che tali soggetti possano effettuate il versamento dell’IVA relativa alle operazioni in reverse charge entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari. L’ambito di applicazione concerne tutte le operazioni di acquisto di beni e servizi con riferimento alle quali l’IVA è dovuta mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge, compresi gli acquisti intracomunitari: in altri termini, la modifica legislativa in parola trova applicazione sia nel caso di ipotesi di reverse charge “interno” (per es. fattura dell’impresa di pulizie, fatture di subappaltatori in edilizia, cessioni di rottami, di tablet e cellulari, ecc.) che di reverse charge “esterno (per es. servizi generici da prestatori UE e/o extra-UE). Stando alla relazione illustrativa al D. Lgs. n. 81/2025, la modifica dovrebbe trovare applicazione con riferimento alle operazioni effettuate, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, dal 1° ottobre 2025. A stretto rigore, però, la norma nulla dice in proposito della decorrenza e se ne dovrebbe dedurre che il versamento dovrà avvenire su base trimestrale per tutte le operazioni il cui momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA è successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs, vale a dire il 13 giugno (giorno successivo alla pubblicazione). In sede di prima applicazione, il versamento dell’IVA derivante dal meccanismo del reverse charge dovrebbe quindi poter avvenire entro il 20 agosto 2025, vale a dire entro il 16 del secondo mese successivo al secondo trimestre dell’anno e beneficiando del differimento dei versamenti in scadenza dal 1° al 20 agosto.
- Fino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività utilizzati nella precedente classificazione ATECO 2007, in continuità con gli anni precedenti. E’ una norma che si pone l’obiettivo di evitare pericolosi vuoti in sede di determinazione del reddito dei contribuenti forfetari in quanto la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo codici e descrizioni non più compatibili con l’attuale tabella dei coefficienti.
- Infine, il decreto esclude il concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti in regime forfetario. Come si ricorderà, il CPB era stato introdotto in via sperimentale per il solo anno d’imposta 2024 e si guardava al biennio 2025-2026 per le opportune valutazioni di profilo biennale. La combinazione CPB e forfettari non è stata delle più azzeccate e la scelta del Legislatore è da ricercare nelle scarse informazioni da prendere in considerazione da parte degli Uffici per l’elaborazione delle proposte
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN