Fiscalità inclusiva: come ottimizzare le spese per l’assistenza ai disabili

L’articolo 10 del TUIR prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo specifiche spese sostenute da o per persone affette da invalidità o menomazione grave e permanente, che rientrano tra le spese mediche generiche (quali l’acquisto di farmaci e medicinali) e le spese per assistenza specifica.

Chi ha diritto alla deduzione?

Possono beneficiare di questa agevolazione fiscale le persone riconosciute come disabili da:

  • la Commissione medica prevista dall’art. 4 della Legge 104/1992;
  • altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per l’invalidità civile, di lavoro o di guerra.

È importante distinguere tra le diverse condizioni: per i soggetti con handicap, non è necessario che la disabilità sia classificata come “grave” (art. 3, comma 3, Legge 104/92); è sufficiente la condizione prevista dal comma 1. Per gli invalidi civili, invece, è richiesta una menomazione grave e permanente, che può essere desunta anche da certificazioni di invalidità totale o dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.

Quali spese di assistenza sono deducibili?

Rientrano tra le spese deducibili quelle sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa svolta da personale paramedico con qualifica specialistica;
  • prestazioni fornite da operatori socio-assistenziali(es. addetti all’assistenza di base, operatori tecnici assistenziali) se impiegati esclusivamente nell’assistenza diretta alla persona;
  • attività svolte da educatori professionalianimatoriterapisti occupazionali coordinatori dell’assistenza.

Sono deducibili anche le prestazioni sanitarie rese da figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, anche senza prescrizione medica, purché la documentazione riporti:

  1. la qualifica del professionista;
  2. la prestazione effettuata.

Inoltre, sono ammesse in deduzione anche attività come ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:

  • siano prescritte da un medico;
  • siano svolte in centri specializzati, da personale sanitario qualificato o sotto la loro supervisione.

Spese escluse dalla deduzione

Non possono essere dedotte:

  • le prestazioni rese da pedagogisti, poiché non rientrano tra le professioni sanitarie riconosciute;
  • le spese sanitarie specialistiche (esami, interventi chirurgici, dispositivi medici), che sono invece detraibili al 19% sulla parte eccedente 129,11 euro;
  • le somme versate a cooperative per il supporto scolastico di minori con disabilità.

Tuttavia, se i dispositivi medici sono necessari per accompagnamento, deambulazione o sollevamento, è possibile detrarli al 19%.

Limiti e condizioni per la deduzione

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili, anche se sostenute da familiari del disabile (coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli, nonni), anche se non fiscalmente a carico.

Nel caso in cui la fattura sia intestata al disabile ma pagata da un familiare, è necessario che quest’ultimo annoti l’importo effettivamente sostenuto.

Per i ricoveri in strutture sanitarie, non è deducibile l’intera retta, ma solo la parte relativa a prestazioni mediche e assistenza specifica, che deve essere chiaramente indicata nella documentazione rilasciata dalla struttura.

Documentazione necessaria

Per usufruire della deduzione, è indispensabile conservare:

  • fatture, ricevute o quietanze con indicazione del codice fiscale o della partita IVA del prestatore;
  • la certificazione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica competente, che attesti la condizione di grave e permanente invalidità o menomazione;
  • eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il grado di parentela con il soggetto disabile.

 

 

 

Enrico Cusin – Centro Studi CGN