L’articolo 10 del TUIR prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo specifiche spese sostenute da o per persone affette da invalidità o menomazione grave e permanente, che rientrano tra le spese mediche generiche (quali l’acquisto di farmaci e medicinali) e le spese per assistenza specifica.
Chi ha diritto alla deduzione?
Possono beneficiare di questa agevolazione fiscale le persone riconosciute come disabili da:
- la Commissione medica prevista dall’art. 4 della Legge 104/1992;
- altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per l’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
È importante distinguere tra le diverse condizioni: per i soggetti con handicap, non è necessario che la disabilità sia classificata come “grave” (art. 3, comma 3, Legge 104/92); è sufficiente la condizione prevista dal comma 1. Per gli invalidi civili, invece, è richiesta una menomazione grave e permanente, che può essere desunta anche da certificazioni di invalidità totale o dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Quali spese di assistenza sono deducibili?
Rientrano tra le spese deducibili quelle sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa svolta da personale paramedico con qualifica specialistica;
- prestazioni fornite da operatori socio-assistenziali(es. addetti all’assistenza di base, operatori tecnici assistenziali) se impiegati esclusivamente nell’assistenza diretta alla persona;
- attività svolte da educatori professionali, animatori, terapisti occupazionali e coordinatori dell’assistenza.
Sono deducibili anche le prestazioni sanitarie rese da figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, anche senza prescrizione medica, purché la documentazione riporti:
- la qualifica del professionista;
- la prestazione effettuata.
Inoltre, sono ammesse in deduzione anche attività come ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
- siano prescritte da un medico;
- siano svolte in centri specializzati, da personale sanitario qualificato o sotto la loro supervisione.
Spese escluse dalla deduzione
Non possono essere dedotte:
- le prestazioni rese da pedagogisti, poiché non rientrano tra le professioni sanitarie riconosciute;
- le spese sanitarie specialistiche (esami, interventi chirurgici, dispositivi medici), che sono invece detraibili al 19% sulla parte eccedente 129,11 euro;
- le somme versate a cooperative per il supporto scolastico di minori con disabilità.
Tuttavia, se i dispositivi medici sono necessari per accompagnamento, deambulazione o sollevamento, è possibile detrarli al 19%.
Limiti e condizioni per la deduzione
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili, anche se sostenute da familiari del disabile (coniuge, figli, genitori, suoceri, fratelli, nonni), anche se non fiscalmente a carico.
Nel caso in cui la fattura sia intestata al disabile ma pagata da un familiare, è necessario che quest’ultimo annoti l’importo effettivamente sostenuto.
Per i ricoveri in strutture sanitarie, non è deducibile l’intera retta, ma solo la parte relativa a prestazioni mediche e assistenza specifica, che deve essere chiaramente indicata nella documentazione rilasciata dalla struttura.
Documentazione necessaria
Per usufruire della deduzione, è indispensabile conservare:
- fatture, ricevute o quietanze con indicazione del codice fiscale o della partita IVA del prestatore;
- la certificazione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica competente, che attesti la condizione di grave e permanente invalidità o menomazione;
- eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il grado di parentela con il soggetto disabile.
Enrico Cusin – Centro Studi CGN