Imposta sui servizi digitali: i chiarimenti del principio di diritto n. 6/2025

Con il principio di diritto n. 6 pubblicato il 3 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ripercorre le disposizioni normative e la prassi che convalidano la procedura per il calcolo della base imponibile dell’imposta sui servizi digitali, dalla quale restano fuori le vincite e i bonus riconosciuti agli utenti.
L’imposta sui servizi digitali è stata introdotta con l’articolo 1, commi 35-50 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e si applica a coloro che svolgono attività d’impresa nel settore digitale, superando determinate soglie dimensionali.
L’obiettivo è quello di tassare i ricavi derivanti dai servizi digitali, e in particolare, anche su quelli dei servizi di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che permette agli utenti di entrare in contatto e interagire tra loro, facilitando anche la fornitura di beni o servizi.
L’ambito di applicazione soggettivo dell’imposta sui servizi digitali (ISD) si basa su due presupposti:

  • lo svolgimento di attività di impresa;
  • il superamento di due soglie dimensionali: la prima soglia riguarda l’ammontare di ricavi di qualsiasi natura ovunque realizzati e la seconda soglia riguarda l’ammontare di ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato.

Al fine della verifica del superamento delle soglie dimensionali, i ricavi da considerare sono quelli dell’anno precedente, secondo la distinzione di cui sopra e seguendo le regole di determinazione della base imponibile ISD.
Il principio di diritto n. 6, richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021 precisando che rientra nel concetto di “servizio digitale” qualsiasi software, sito web o applicazione che permetta agli utenti di connettersi, di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura di beni o servizi.
Il documento emesso dall’Agenzia delle Entrate dedica un passaggio specifico alle piattaforme di giochi e scommesse, dove è prassi offrire ai giocatori “bonus” da utilizzare come credito di gioco.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ribadisce che, nel calcolo della base imponibile, le vincite riconosciute agli utenti devono essere sottratte, categoria per categoria, poiché non rappresentano un ricavo dell’intermediario.
Quanto ai bonus, la conclusione è che tali importi non concorrono alla formazione della commissione spettante all’intermediario poiché all’emissione di questi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo.
Inoltre il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, l’irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD.
Questa impostazione scioglie un dubbio operativo che ha da sempre suscitato incertezza. Molte piattaforme, infatti, offrivano pacchetti promozionali di bonus per incrementare la clientela, ma non era sempre chiaro se tali importi dovessero essere inclusi nel calcolo dei ricavi da soggetti localizzati in Italia.

Per concludere, l’Agenzia delle Entrate ribadisce anzitutto la necessità di applicare un criterio di calcolo uniforme, che tenga conto dell’intero ammontare dei ricavi digitali, ma consenta di scomputare in maniera puntuale le vincite corrisposte agli utenti, così da evitare doppie imposizioni su somme che, in realtà non rappresentano un margine per l’intermediario.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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