IMU, coniuge superstite: la casa in comproprietà con terzi impedisce il diritto di abitazione

Un caso che merita attenzione ai fini dell’individuazione del soggetto passivo ai fini IMU è quello del coniuge superstite quando gli viene riconosciuto il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare (ex art. 540, comma 2 c.c.). Il caso di studio è stato affrontato direttamente dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza del 28.04.2025, n. 11095 dove viene specificato che il diritto non sorge quando l’immobile è in comproprietà con un terzo.

Nella massima in esame si legge che «il diritto reale di abitazione previsto dall’art. 540, secondo comma, del Codice civile in favore del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare non è configurabile quando l’immobile sia in comproprietà con terzi estranei al rapporto coniugale, potendo tale diritto sorgere esclusivamente quando l’abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite. La ratio della norma, volta a tutelare il coniuge superstite e la stabilità della famiglia anche dopo la morte dell’altro coniuge, non può infatti realizzarsi concretamente nel caso di comunione della casa con soggetti terzi, poiché in tale evenienza non è possibile assicurare al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto. L’unica condizione richiesta perché operi la riserva del diritto reale di godimento è l’esistenza di un rapporto di coniugio e di effettiva convivenza al momento dell’apertura della successione, non rilevando che il coniuge superstite sia il primo o il secondo, ma tale diritto presuppone necessariamente che l’immobile non sia in comproprietà con terzi estranei al nucleo familiare. Conseguentemente, ai fini dell’imposta municipale unica, quando l’immobile adibito a residenza familiare sia in comproprietà tra il de cuius e soggetti terzi, l’IMU è dovuta esclusivamente dai coeredi comproprietari dell’immobile, non essendo il coniuge superstite titolare di alcun diritto reale, a prescindere dalla destinazione dell’immobile a residenza familiare durante la vita del de cuius. Il principio trova applicazione anche quando il coniuge superstite abbia effettivamente abitato nell’immobile insieme al de cuius e la comproprietà con terzi derivi da precedenti vicende successorie, non configurandosi in tal caso alcun diritto di abitazione “parziario” limitato alla quota di proprietà del defunto coniuge

Da un punto di vista pratico, la massima della Cassazione conduce alle declinazioni pratiche non trascurabili ai fini IMU:

  • quando due coniugi convivono in un immobile non di lusso (A1 – A8 -A9) di proprietà di uno dei due oppure in comproprietà, è evidente che i titolari del diritto reale, sussistendo la residenza anagrafica e la dimora abituale possono beneficiare dell’esenzione IMU. In caso di morte di uno dei coniugi, in capo all’altro sorge, quale coniuge superstite, il diritto di abitazione (ex art. 540, comma 2, c.c.). Di conseguenza, il coniuge superstite assume la qualifica di soggetto passivo Imu sull’intero immobile, comprese anche per le porzioni di proprietà in caso di presenza degli altri coeredi. Il coniuge superstite fruisce delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, in quanto sussistente il diritto di abitazione sull’intero immobile. Gli eventuali coeredi sono esclusi dal pagamento dell’Imu, poiché il loro diritto di proprietà è gravato dal diritto di abitazione riconosciuto ex lege al coniuge superstite;
  • nel caso, invece, l’abitazione familiare sia stata, in vita, in comproprietà tra un coniuge e un terzo (per esempio, un figlio) come confermato dall’ordinanza in commento, non sorge alcun diritto di abitazione in favore del coniuge superstite che diventa soggetto passivo Imu solo per la eventuale quota ereditata in suo favore. Anche in tal caso, potrà comunque beneficiare delle agevolazioni per l’abitazione principale se ne ricorrono i requisiti. Mancando il diritto di abitazione che non può essere parziale e va riconosciuto per l’intero immobile, tutti i proprietari, inclusi i coeredi e l’eventuale terzo, sono considerati soggetti passivi Imu per la propria quota di possesso, essendo pienamente operante il diritto di proprietà in quanto non gravato da diritti reali di godimento altrui.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN