Quale trattamento IVA per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica? Con la Risoluzione 42/E dello scorso 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA da applicare alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica.
L’articolo 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese nell’ambito di professioni sanitarie vigilate o riconosciute dal Ministero della Salute. Questo principio trova corrispondenza nella Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), all’articolo 132, par. 1, lett. c), che esenta le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche secondo quanto definito dagli Stati membri.
Secondo la Corte di Giustizia UE, la finalità terapeutica è il criterio fondamentale per l’applicazione dell’esenzione: sono esenti solo le prestazioni mediche mirate a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute.
Diverse sentenze della Corte di Giustizia UE hanno chiarito che le esenzioni IVA sono deroghe al principio generale di imponibilità e vanno interpretate restrittivamente; rientrano nell’esenzione le prestazioni che hanno uno scopo terapeutico, anche se effettuate su persone non malate, purché volte a tutelare o ripristinare la salute; le prestazioni mediche con finalità puramente cosmetiche non sono esenti; lo scopo terapeutiche può includere anche la tutela della salute psichica; la valutazione della finalità terapeutica deve basarsi su criteri medici oggettivi e non su percezioni soggettive del paziente.
Un passaggio importante è che gli interventi di chirurgia estetica possono essere esenti solamente se hanno una finalità curativa, ma non lo sono se sono motivati soltanto da ragioni estetiche.
Nella Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate richiama anche la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 che aveva già specificato che l’esenzione IVA si applica solamente alle prestazioni sanitarie che tutelano, mantengono o ristabiliscono la salute, includendo anche trattamenti preventivi su soggetti sani. Tuttavia, riconosceva implicitamente che la chirurgia estetica potesse rientrare nell’esenzione per via del suo legame col benessere psico-fisico.
Il legislatore poi, con l’articolo 4-quater del D.L. 145/2023 (convertito con modifiche dalla legge 191/2023) è intervenuto per chiarire i requisiti per l’esenzione IVA delle prestazioni di chirurgia estetica a partire dal 17 dicembre 2023. In particolare, viene detto che l’esenzione IVA si applica solo se l’intervento ha finalità terapeutiche (diagnosi, cura o mantenimento della salute) e tale finalità deve risultare da un’attestazione medica rilasciata prima dell’intervento.
Per quanto riguarda le prestazioni di medicina estetica, le stesse restano esenti se hanno scopo terapeutico, da comprovare tramite idonea documentazione, inclusa eventualmente la stessa attestazione medica prevista per la chirurgia. Le prestazioni puramente cosmetiche ed estetiche non possono beneficiare dell’esenzione.
Le prestazioni dei medici anestesisti nell’ambito di interventi di chirurgia estetica sono sempre esenti, anche se l’intervento principale non ha finalità terapeutica, poiché tali prestazioni sono comunque volte a salvaguardare le condizioni vitali del paziente e dunque sono di natura terapeutica.
Nel documento, inoltre, l’Agenzia ritiene superato il contenuto della circolare 4/E/2005, secondo cui le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti in quanto ontologicamente connesse al benessere psico-fisico. Ora, l’esenzione dipende esclusivamente dalla prova della finalità terapeutica, documentata in modo specifico.
La lettura della Risoluzione n. 42 dell’Agenzia delle Entrate si è rivelata utile spunto per ribadire un principio già consolidato in materia di detraibilità delle spese mediche sostenute per interventi aventi esclusivamente finalità estetiche. Essi non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese sanitarie.
Come infatti già chiarito dall’Agenzia, l’intervento avente mera finalità estetica non è detraibile. In generale, sono ammesse alla detrazione solo le prestazioni di natura sanitaria e non tutte quelle prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione. Le prestazioni sanitarie devono essere rispondenti a trattamenti sanitari qualificati e devono essere effettuate da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Per poter fruire della detrazione, è indispensabile che la prestazione sanitaria sia chiaramente descritta in fattura in modo da evidenziare la natura terapeutica della stessa. In caso contrario, ovvero quando la descrizione non è sufficientemente chiara o risulta generica, è opportuno, al fine di evitare contestazioni in sede di controllo, che il contribuente produca una certificazione medica idonea a dimostrare la finalità sanitaria della prestazione ricevuta.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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