Il 16 giugno scadranno i termini per il versamento dell’acconto IMU 2025. Come stabilito dal comma 762 della Legge di Bilancio 2020, la prima rata dovrà essere pari all’imposta dovuta per il primo semestre, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni previste per i dodici mesi dell’anno di imposta precedente. L’importo da versare quindi equivarrà al dovuto del saldo 2024, a meno che nel corso del primo semestre 2025 non si siano verificate modifiche sulla destinazione, sul possesso o sulla rendita dell’immobile.
In pratica, l’importo da versare corrisponderà al saldo 2024, salvo che nel primo semestre 2025 siano intervenute variazioni nella destinazione d’uso, nel possesso o nella rendita catastale dell’immobile.
Il saldo IMU dovrà invece essere versato entro il 16 dicembre e sarà calcolato sull’imposta complessiva dovuta per l’anno 2025, applicando le nuove aliquote che i Comuni dovranno pubblicare sul portale del MEF entro il 28 ottobre 2025.
Calcolo IMU e aliquote
Per determinare l’IMU dovuta, è necessario calcolare la base imponibile e applicare le aliquote deliberate dal Comune in cui è situato l’immobile.
La base imponibile varia a seconda della tipologia di immobile:
- Fabbricati: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per i coefficienti previsti dal comma 745 della Legge di Bilancio 2020;
- Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.
- Terreni agricoli: valore ottenuto applicando al reddito dominicale catastale (vigente al 1° gennaio) una rivalutazione del 25%.
Per l’acconto 2025 si applicano le aliquote valide per il saldo 2024. Per il saldo 2025, invece, si utilizzeranno le nuove aliquote pubblicate nel Prospetto delle aliquote.
Soggetti obbligati
Secondo il comma 743 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 sono tenuti al pagamento dell’IMU i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Soggetti esonerati
Sono esenti dal versamento dell’IMU i possessori di
- immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale;
- immobili occupati abusivamente;
- terreni agricoli posseduti e condotti da CD/IAP;
- Terreni ubicati nei Comuni delle isole minori secondo l’allegato A della Legge 448/2001 o in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…) ed immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
- immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
Agevolazioni IMU
È prevista una riduzione del 50% della base imponibile per:
- immobili abitativi non di lusso concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, con contratto registrato, a condizione che il comodante:
- possieda un solo immobile abitativo in Italia (oltre all’abitazione principale);
- risieda e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso;
- immobili di interesse storico-artistico;
- immobili inagibili e di fatto non utilizzati.
È inoltre prevista una riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati con canone concordato.
Infine, i pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, possono beneficiare di una riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto in Italia.
Debora Dal Molin – Centro studi CGN