È stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2025 il termine per la comunicazione della PEC (posta elettronica certificata) degli amministratori di società presso il registro delle imprese. È quanto viene disposto dalla Circolare del MIMIT n. 127654 del 25 giugno avente per oggetto “Differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025”. La motivazione riportata nella Circolare è legata alle criticità operative che si genererebbero in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, avendo ricevuto il Ministero da più parti l’auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola.
È il caso di evidenziare che il differimento del termine è connesso anche alle divergenze interpretative sorte tra lo stesso Ministero e Unioncamere e alla conseguente babele di interpretazioni che le singole camere di commercio hanno fornito rispetto all’adempimento.
L’origine della questione trova la sua fonte primaria nell’obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori inserita nel comma 860 dell’articolo 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). La ratio della norma è quella di favorire la digitalizzazione delle comunicazioni societarie nel solco tracciato dal Decreto Legislativo n. 14/2019 che ha introdotto l’obbligo di PEC per le società costituite dopo il 1° ottobre 2019. In buona sostanza, il nuovo adempimento estende l’obbligo di dotarsi di pec agli amministratori di società.
I dubbi interpretativi significativi confrontando la circolare del MIMIT (prot. n. 43836 del 12 marzo u.s.) e gli orientamenti espressi da Unioncamere, poi fatti propri dalle singole camere di commercio e da Assonime attengono al domicilio PEC dell’amministratore, ai termini per l’adempimento e alle eventuali sanzioni corrispondenti che si riepilogano nella seguente tabella
MIMIT | ASSONIME – UNIOCAMERE | |
Domicilio PEC | la PEC deve essere esclusivamente riferita a ciascun amministratore. L’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere diverso da quello della società | È da ritenere che l’amministratore possa scegliere il domicilio digitale da comunicare, ivi compreso quello della società presso cui svolge l’incarico. |
Termine adempimento | Il 30 giugno 2025 (prorogato al 31 dicembre 2025) è Il termine per ottemperare all’obbligo per le società già costituite al 1° gennaio 2025 | La norma non dispone un termine.
Per le società pre-esistenti, si rende necessaria la comunicazione in occasione di nuove nomine o conferme |
Sanzione | Si applicano le sanzioni indicate all’art. 2630 del cc (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro). | La norma non dispone sanzioni specifiche.
Si applica la sospensione della pratica in attesa di comunicazione PEC degli amministratori |
Queste divergenze hanno creato incertezze operative significative per professionisti e imprese che si sono trovati di fronte a orientamenti diversi da parte delle singole camere di commercio.
Leggendo la nota del MIMIT, laddove viene riportato che “Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s..”, possiamo ipotizzare che le divergenze restano, al momento, irrisolte in attesa di un orientamento unitario da parte degli enti coinvolti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN