Il conferimento di uno studio professionale odontoiatrico, completo di beni, contratti e avviamento, a favore di una società odontoiatrica può beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 177 bis, comma 2, lettera a) del TUIR anche quando la società conferitaria non è soggetta a iscrizione in un albo professionale?
Per l’Agenzia delle Entrate, la risposta è affermativa. Con la risposta a interpello n. 148 del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il conferimento di associazioni professionali a società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, rientra nel regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 177 bis del TUIR. Ne consegue che le predette operazioni non determinano realizzo di plusvalenze imponibili o di minusvalenze deducibili. Vediamo in estrema sintesi il tenore della risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Il quesito è stato sottoposto alle Entrate da un’associazione professionale che esercita l’attività di servizi degli studi odontoiatrici che intende conferire lo studio professionale, composto dal complesso organizzato di beni materiali, contratti in essere, eventuali crediti e debiti e la propria clientela in una società a responsabilità limitata odontoiatrica costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 153, 2° capoverso della Legge n. 124 del 4 agosto 2017.
Per effetto del conferimento, nessuna erogazione in denaro sarà percepita dagli associati conferenti per il conferimento. Questi acquisiranno la quota di partecipazione nella società odontoiatrica conferitaria con partecipazione al capitale e agli utili.
Tali società non necessitano di apposita iscrizione nell’albo professionale, in quanto è sufficiente l’iscrizione all’albo del direttore della struttura per il cui tramite operano le predette società e del personale che eroga le prestazioni sanitarie.
L’articolo 177-bis del TUIR in materia di operazioni straordinarie e attività professionali stabilisce che il conferimento in una società di un complesso organico di beni materiali e immateriali, clientela compresa, insieme alle relative passività, non genera plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili, purché la società destinataria eserciti un’attività professionale regolamentata da un ordine o albo.
Sul piano fiscale, le quote ricevute dall’associazione conferente assumono un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
Per l’Agenzia delle Entrate, quindi, ai conferimenti da associazioni professionali a società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, trova applicazione il principio della neutralità fiscale di cui all’articolo 177 bis del TUIR, secondo cui le predette operazioni non determinano realizzo di plusvalenze imponibili o di minusvalenze deducibili.
Il comma 1 del nuovo articolo 177-bis (introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introduce il principio di neutralità fiscale per i conferimenti in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddette STP).
Tra le società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in qualità di conferitarie, rientrano sia le STP, sia le altre società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali.
Il regime di neutralità fiscale si applica anche ai conferimenti in società tra professionisti, diverse da quelle di cui al comma 1; in altre parole, il riferimento è alle società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Per maggiori dettagli si rinvia il lettore ad una lettura integrale della risposta n. 148 pubblicata lo scorso 4 giugno 2025 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, cliccando su questo link.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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