Proroga dal 30 giugno al 21 luglio senza maggiorazione dello 0,4% per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Secondo il nuovo calendario, disposto dall’art. 13 del DL. n. 84 del 17 giugno 2025, i versamenti dovranno essere effettuati:
SENZA MAGGIORAZIONE 0,40% | CON MAGGIORAZIONE 0,40% |
entro il 21 luglio 2025 (Il 20 luglio cade di domenica) |
Dal 22 luglio al 20 agosto 2025 |
Potranno beneficare della proroga i contribuenti che rispettano le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (ex art. art. 9-bis del DL 50/2017);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569.
In conformità a quanto accaduto in altre occasioni, si prevede espressamente l’estensione della proroga anche ai contribuenti:
- che applicano il regime forfetario (ex 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
- “contribuenti minimi assoggettati al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che dichiarano redditi “per trasparenza” (ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR).
È il caso di evidenziare che il maggior termine per i versamenti nel caso dei soggetti forfettari deriva dall’esistenza di un modello ISA virtualmente applicabile in ragione dell’attività esercitata e non dalla circostanza che quel modello ISA sia effettivamente applicabile. E’ questo il motivo per il quale anche ai forfettari, sebbene non siano soggetti ISA, sia applicabile il differimento dei versamenti.
Del variegato mondo delle partite IVA, possono ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari esclusivamente di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.
Nella locuzione “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi” oggetto della proroga rientrano nel dettaglio i seguenti pagamenti:
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;
- il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
- le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
La proroga si applica anche all’IRAP per il versamento del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025.
Per quanto concerne l’IVA, la proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Posto che la scadenza del versamento del saldo IVA 2024 era prevista per il 17 marzo 2025, sarà possibile effettuare il versamento entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.
Sempre a proposito di IVA, è da ritenersi compresa nella proroga anche il termine di versamento per quella dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per adeguarli agli indici di affidabilità in base agli ISA.
In maniera uniforme e coerente, la proroga al 21 luglio è applicabile anche ai versamenti contributivi inerenti:
- il saldo 2024
- e primo acconto 2025
dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite liste.
Per espresso riferimento ai termini, la proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Per i contribuenti non titolari di partita iva resta ferma la scadenza del 30 giugno 2025.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN