730/2025 a rimborso: Controlli Preventivi in caso di incoerenza

Con il Provvedimento n. 277593/2025, rubricato “Definizione dei criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo”, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.

Conformemente agli anni precedenti, i controlli preventivi potrebbero scattare in presenza di un rimborso superiore a euro 4.000, in concomitanza dei seguenti ulteriori elementi di incoerenza:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento delle CU e delle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o da quelli indicati nelle CU;
  • presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Si tratta di controlli che trovano applicazione con riferimento sia alle dichiarazioni presentate da CAF e professionisti abilitati che alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente.

Da un punto di vista empirico, i controlli si concentrano nei riguardi di situazioni che presentano modifiche significative inerenti all’incremento di detrazioni o deduzioni rispetto al dato precompilato. Si tratta di modifiche non sempre impeccabili da un punto di vista documentale che determinano un aumento del rimborso spettante e allo stesso tempo vengono intercettate dall’algoritmo particolarmente sensibile per queste situazioni ricorrenti di irregolarità.

Si precisa che il limite di Euro 4.000 deve essere considerato al netto di eventuali compensazioni. Ad esempio, in presenza di un credito di Euro 4.200,00 di cui Euro 300,00 vengono utilizzati per compensare l’IMU indicato nel quadro I del 730, la rimanente somma di Euro 3.900,00 verrà rimborsata come di consueto dal sostituto d’imposta o direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo il documento di prassi n. 4/E/2018, in caso di presentazione del 730 tramite CAF, intermediario abilitato o sostituto d’imposta:

  • l’Agenzia delle Entrate non trasmette il 730/4 al sostituto d’imposta e ne dà comunicazione all’intermediario indicando che tale 730 è sottoposto a controllo preventivo.
  • Il CAF o professionista è tenuto a informare il contribuente che l’Agenzia delle Entrate erogherà il rimborso spettante al termine dei controlli ovvero non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione e che dovrà procedere autonomamente al versamento del modello F24 entro il 30 novembre del secondo o unico acconto eventualmente dovuto.
  • ll CAF o professionista non deve comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di tali 730.

In caso di presentazione diretta del 730 da parte del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’effettuazione dei controlli preventivi viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate con:

  • un avviso nell’area riservata del contribuente;
  • un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail comunicato in fase di presentazione della dichiarazione.

Nella e-mail viene comunicato che l’Agenzia delle entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre.

Il provvedimento in esame trova la sua fonte normativa nell’ 5, comma 3-bis, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, dove si prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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