Un’importante novità in materia di deducibilità fiscale arriva dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 190 del 21 luglio 2025: i contributi versati dal coniuge superstite a una Cassa sanitaria aziendale possono essere dedotti dal reddito complessivo, anche se destinati a familiari non fiscalmente a carico, a condizione che non siano già stati esclusi dal reddito da pensione.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda su due disposizioni del TUIR:
- Art. 10, comma 1, lett. e-ter): consente la deduzione dal reddito complessivo IRPEF dei contributi versati a fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe istituita con DM 31 marzo 2008, purché operanti secondo principi di mutualità e solidarietà.
- Art. 51, comma 2, lett. a): esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (e, per equiparazione, anche da quello da pensione) i contributi versati a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali, sempre se iscritti all’Anagrafe e previsti da contratti collettivi o regolamenti aziendali.
Entrambe le agevolazioni sono soggette al limite massimo complessivo di 3.615,20 euro annui, e chi beneficia della deduzione deve considerare anche eventuali contributi già esclusi dal reddito da lavoro o pensione.
Il caso del coniuge superstite
Nel caso analizzato, il coniuge superstite ha continuato a versare contributi alla Cassa sanitaria del gruppo bancario presso cui lavorava il coniuge deceduto. Lo statuto della Cassa prevede espressamente la possibilità per il coniuge o convivente superstite di subentrare nel rapporto associativo, mantenendo così il diritto alle prestazioni sanitarie.
L’Agenzia ha riconosciuto che:
- la Cassa in questione ha esclusiva finalità assistenziale;
- i contributi versati non concorrono alla formazione del reddito da pensione, ai sensi dell’art. 51 TUIR;
- se il sostituto d’imposta non ha escluso tali contributi dal reddito da pensione, il contribuente può dedurli in dichiarazione dei redditi.
Come indicare la deduzione in dichiarazione
Nel modello 730 del coniuge superstite, i contributi vanno indicati nel rigo E26, utilizzando il codice “21” (“altri oneri deducibili”). Lo stesso vale per il modello Redditi PF, nel rigo RP26, sempre con codice “21”. Non va utilizzato il codice “6”, riservato ai contributi ai fondi integrativi del SSN ex art. 10 TUIR.
Questo chiarimento rappresenta un passo importante per la tutela fiscale dei superstiti, riconoscendo la possibilità di continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali legate alla sanità integrativa anche dopo il decesso del coniuge lavoratore. È fondamentale, tuttavia, verificare che i contributi non siano già stati esclusi dal reddito da pensione, per evitare duplicazioni.
Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN