Controlli 36 ter, redditi 2022: caro contribuente ti scrivo…e aspetto un po’

Ci sarà tempo (“a partire da settembre”) per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale e documentale (ex art. 36 ter, DPR n.600/1973) delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022. È quanto ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n.110 pubblicata il 14 luglio unitamente alla conferma arrivata direttamente dalla Direzione centrale servizi fiscali in risposta alla nota inviata dall’ANC.

Il documento prende spunto dal fatto che nell’ultima decade del mese di giugno e del mese di luglio sono state recapitate dall’Agenzia delle Entrate richieste con le quali si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Dal momento che il termine di trenta giorni cade in un periodo critico per gli studi professionali per via degli adempimenti in scadenza nel mese di luglio, i vertici istituzionali del CNDCEC hanno convenuto con i responsabili dell’Agenzia delle Entrate di valutare la possibilità di spostare il predetto termine a dopo la pausa estiva.

Durante le interlocuzioni, l’Agenzia ha rappresentato quanto esplicitamente indicato nelle comunicazioni inviate dove si legge che “in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine di trenta giorni” (termine non previsto dalla legge e, quindi, da considerarsi meramente ordinario) e che per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste vige la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre (ex art 37, comma 11 bis, secondo periodo, del DL n.233/2006). La stessa l’Amministrazione Finanziaria ha provveduto a diramare istruzioni agli Uffici territoriali nel senso di non procedere alla comunicazione degli esiti del controllo formale anche laddove il suddetto termine di 30 giorni cada in prossimità del periodo di sospensione.

Ai sensi dell’art. 36-ter, del D.P.R. n. 600/1973, è risaputo che gli Uffici procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi annualmente fissati, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi Uffici.

È il caso di evidenziare che, con il controllo formale cd 36 ter, l’Amministrazione finanziaria

  • verifica la correttezza dei dati riportati in dichiarazione, confrontandoli con la documentazione in possesso dei contribuenti (per esempio, scontrini, ricevute, fatture, etc) e con le informazioni ricevute da altri soggetti (Inps, datore di lavoro, etc.);
  • invita il contribuente, preliminarmente, a fornire chiarimenti e a trasmettere l’eventuale documentazione in ordine ai dati indicati nella propria dichiarazione (per esempio, documenti relativi a informazioni riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi, che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa).

A risconto di eventuali errori, e prima della notifica dell’esito del controllo effettuato, al contribuente è data la possibilità di regolarizzare errori e omissioni avvalendosi del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma. Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.

Qualora l’ufficio, dall’esame della documentazione, rilevi un errore del contribuente nella valutazione della natura degli oneri documentati, ai fini dell’esatta quantificazione delle deduzioni o detrazioni spettanti, e in assenza di ravvedimento da parte del contribuente, procede alla rettifica della dichiarazione.

L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La comunicazione contiene le motivazioni delle rettifiche effettuate e il riepilogo delle somme dovute, comprensive della sanzione ridotta e degli interessi previsti.

La notifica dell’esito del controllo impedisce al contribuente la possibilità di avvalersi del ravvedimento. Tuttavia, al contribuente è riconosciuta la possibilità di ridurre la sanzione dal 30% al 20% nel caso in cui provveda al pagamento entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di esito.

Infine, l’esito del controllo formale ex art 36 ter è un atto escluso dall’obbligo di contraddittorio (ex art.6-bis della L. n. 212/2000), trattandosi di atti rientranti tra quelli di “pronta liquidazione” come indicato nel decreto del Mef del 24 aprile 2024.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN