Aderire o non aderire alla proposta di Concordato Preventivo per il biennio 2025 – 2026? In queste settimane contribuenti e professionisti tributari sono alle prese con le valutazioni di opportunità, alla luce delle ultime novità in materia nonché rispetto ai vantaggi legati aderendo all’istituto concordatario.
Il D. Lgs. 12.06.2025 n. 81 ha introdotto una serie di modifiche che entrano in vigore già in sede di formulazione della nuova proposta del 2025-2026. Tra le modifiche introdotte si riscontra il nuovo regime di imposta sostitutiva opzionale (ex art. 20-bis D. Lgs. 13/2024) che varia nei seguenti termini:
- le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000;
- superati € 85.000 per i contribuenti Irpef si applica l’aliquota del 43%;
- superati € 85.000 per i contribuenti Ires si applica l’aliquota del 24%.
Il regime opzionale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva, per i soggetti ISA, che varia a seconda del punteggio ISA ottenuto:
- 10%, a partire da un equivalente ISA pari a 8;
- 12%, da un punteggio ISA pari a 6 fino a meno di 8;
- 15%, per un punteggio ISA inferiore a 6.
In pratica, l’imposta è calcolata sulla differenza tra il reddito concordato 2025 e il reddito 2024 (al netto degli elementi di rettifica) per esempio, una SRL con un voto ISA pari 9, con i seguenti redditi:
- reddito concordato 2025, euro 40.000, come da rigo P06, modello ISA/2025;
- reddito 2024 rettificato, euro 30.000, come da P04, modello ISA/2025.
L’imposta sostitutiva per il 2025 è determinata sulla differenza di euro 10.000 con un’aliquota del 10% pari a euro 1.000. Restano ferme le imposte dovute fino a euro 30.000 in ragione del regime fiscale prescelto.
La novità introdotta dal decreto correttivo afferma che le sopracitate aliquote sono applicabili solo nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000. Per la parte che eccede tale importo l’imposta sostitutiva è rimodulata con queste aliquote:
- 43% per i soggetti Irpef;
- 24% per i soggetti Ires.
Se i redditi a confronto fossero stati euro 400.000 e euro 300.000, fino a euro 85.000 si applicherà l’aliquota sostitutiva e per la restante parte l’aliquota marginale.
La nuova disposizione si applica ai contribuenti che aderiscono al CPB 2025-2026, facendo salvi:
- quelli che abbiano esercitato l’adesione in maniera autonoma (nuova Casella 1 frontespizio “Comunicazione CPB” prima del 13.06.2025 (entrata in vigore del decreto) mediante invio telematico separato (non mediante gli ISA nel modello Redditi);
- quelli che hanno aderito al precedente CPB 2024-2025.
È il caso di evidenziare che il regime opzionale vale solo ai fini Ires/Irpef e non ai fini Irap.
Per completezza, la suddetta casella “Comunicazione CPB” può essere utilizzata anche per revocare l’adesione al CPB 2025-2026, indicando il codice 2 “Revoca”. Sia l’adesione che la revoca devono essere comunicate entro il 30.09.2025, così come anche il modello Redditi 2025 deve essere inviata entro tale data se si opta per l’adesione all’interno degli ISA.
Altro elemento da tener conto per stimolare il contribuente ad aderire è rappresentato dalle nuove soglie per le proposte di CPB sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini Irap per i soggetti con risultati ISA elevati.
Precisamente, la proposta di reddito e il valore della produzione non può eccedere il reddito dichiarato nel 2024 (rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16 D. Lgs. 13/2024) nelle seguenti misure:
- 10% (misura massima di incremento del suddetto 2024) se il punteggio ISA è pari a 10;
- 15% se il punteggio ISA è ≥ 9 e < 10;
- 25% se il punteggio ISA è ≥ 8 e < 9.
Pertanto, il contenimento non opera per i soggetti con risultati ISA inferiori a 8, e anche se la proposta elaborata è inferiore ai valori di riferimento settoriali.
Gli effetti derivanti dall’adesione al CPB sono di fondamentale importanza per assumere una decisione al riguardo. In particolare, nell’ambito del rapporto Fisco/contribuente, l’adesione al CPB comporta i seguenti benefici:
- non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’art.39 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 annui, relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 70.000 annui.
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (ex ’art. 30 L. 23.12.1994, n. 724).
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art. art. 39, c. 1, lett. d), 2° periodo, D.P.R. 600/1973, n. 600, e ex art. 54, c. 2, 2° periodo, D.P.R. 633/1972.
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972.
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. art. 38 D.P.R. 29.09.1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN