L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), di per sé, non comporta la perdita immediata del regime forfetario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 149 dello scorso 9 giugno 2025.
Con la Risposta 149/2025 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’uscita dal regime agevolato decorre, in via ordinaria, dall’anno successivo a quello in cui si verifica il venir meno del requisito della residenza fiscale in Italia. Per questo motivo, l’Agenzia precisa che non è necessario rettificare le fatture già emesse nel periodo antecedente.
Diverso è il caso in cui il contribuente superi il limite di 100.000 euro di compensi o ricavi: in tal caso, la decadenza è immediata e scatta nello stesso anno in cui avviene il superamento della soglia.
Il chiarimento è stato fornito in risposta al quesito posto da un libero professionista (ingegnere) che usufruiva del regime forfetario, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014. L’interessato ha comunicato di essersi trasferito all’estero con iscrizione all’AIRE dal 15 maggio 2024, ma di aver ricevuto la notifica ufficiale solo a febbraio 2025. Da qui il dubbio: le fatture emesse nel 2024 senza IVA né ritenuta d’acconto devono essere modificate?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la risposta è no. Le fatture già emesse non devono essere modificate perché l’iscrizione all’AIRE comporta la perdita del requisito della residenza, ma la decadenza dal forfetario non è retroattiva, a meno che non intervengano soglie di ricavi superiori ai 100.000 euro.
Ricordiamo che, ai sensi del comma 57 della Legge 190/2014, possono accedere al forfetario le persone fisiche con:
- compensi o ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente;
- spese per personale (dipendenti, collaboratori, accessori) non superiori a 20.000 euro.
Tra le cause ostative all’accesso vi è la non residenza fiscale in Italia, salvo i casi in cui il soggetto risieda in uno Stato UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione che produca almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia e che sia garantito lo scambio di informazioni con l’Italia.
Il regime forfetario offre semplificazioni significative, tra cui:
- esonero dall’addebito IVA in fattura;
- non applicabilità della ritenuta d’acconto sui compensi;
- tassazione sostitutiva ridotta sull’imponibile.
A partire dal 1° gennaio 2023, la disciplina è stata modificata. Oggi, l’uscita dal regime avviene:
- dall’anno successivo alla perdita dei requisiti (come il cambio di residenza),
- oppure nello stesso anno, se si superano i 100.000 euro di compensi: in questo secondo caso, l’IVA diventa immediatamente applicabile a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia.
L’unico evento che provoca la decadenza istantanea dal regime forfetario è quindi il superamento del tetto massimo (100.000 euro) di ricavi consentito. Tutte le altre situazioni, incluso il trasferimento all’estero, comportano la cessazione dal periodo d’imposta successivo.
Nel caso specifico dell’ingegnere, l’Agenzia ha concluso che l’iscrizione all’AIRE avvenuta nel 2024 non implica la perdita del regime agevolato per lo stesso anno. Il contribuente potrà continuare a usufruirne per tutto il 2024 e non è tenuto a modificare le fatture già emesse senza IVA né ritenuta.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN