Le ferie dei lavoratori domestici: cosa è utile sapere

Le ferie sono un diritto garantito dalla stessa Costituzione e come tale il lavoratore non può rinunciarvi. Utili per il recupero psico-fisico della persona e per favorirne il benessere sociale, spettano anche alla categoria dei lavoratori domestici, tutti, non solo alle colf o alle badanti.

In materia, l’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico, riprendendo la normativa nazionale, prevede che: “Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi”, che dovrà essere fissato conciliando le esigenze del datore con quelle del lavoratore.

Anche i lavoratori part-time maturano 26 giorni di ferie, che verranno però retribuiti in modo proporzionale all’orario di lavoro settimanale pattuito.

Le ferie, avendo carattere continuativo (art. 2109 del Codice Civile), non potranno essere frazionate per più di due periodi l’anno, potendone quindi godere:

  • per almeno due settimane entro l’anno di maturazione;
  • per almeno ulteriori due settimane entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione;

fatta eccezione per quanto riguarda il caso del lavoratore con cittadinanza non italiana che necessita di rimpatrio non definitivo.

I 26 giorni di ferie maturano in 12 ratei mensili, in presenza di almeno 15 giorni di calendario di rapporto attivo, pertanto nel caso ad esempio di aspettativa, essendo il rapporto sospeso, tale rateo non maturerà.

La gestione delle ferie e di conseguenza la retribuzione delle stesse, varia in base a 3 fattori:

  1. inquadramento del lavoratore;
  2. orario settimanale di lavoro;
  3. possibili scelte opzionali.

Il CCNL prevede che per i lavoratori con retribuzione mensile (conviventi) la gestione delle ferie avvenga in giorni, ciò significa che per ogni giorno di ferie goduto viene scalato un giorno dal monte giorni di ferie maturato, in quanto essi hanno diritto a percepire la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione.

I lavoratori conviventi, di base hanno diritto a fruire del vitto e alloggio in natura, pertanto durante il periodo di ferie, ove non usufruiscano di dette corresponsioni, avranno diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva.

Si ricorda che i valori convenzionali dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio vengono stabiliti annualmente dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo e vengono riportati nella Tabella F.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori con retribuzione oraria (non conviventi) la gestione delle ferie avviene in ore, pertanto essi percepiranno, per ogni giorno di ferie goduto “una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale”.

Ai fini del corretto conteggio delle ferie, la settimana lavorativa è da considerarsi di 6 giorni (dal lunedì al sabato) indipendentemente dall’orario settimanale svolto, come specificato dallo stesso articolo 17, nelle Note a verbale.

È la contrattazione collettiva, quindi, a determinare la retribuzione delle giornate di ferie, tuttavia, il servizio Colf e Badanti offerto da CGN dà la possibilità di optare, in base al caso di specie e alle necessità:

  • per una gestione delle ferie in ore, nel caso di lavoratori con paga mensile;
  • per una gestione delle ferie con ore giornata, in caso di lavoratori con paga oraria, ovvero retribuendo ciascuna giornata di ferie goduta sulla base delle ore che sarebbero state effettivamente lavorate in tali giornate.

Come già espressamente detto “Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità”, tuttavia, tale divieto può venir meno in una serie di circostanze che rendono obbligatorio il pagamento delle ferie non godute ai propri dipendenti: è il caso in cui il lavoratore si ritrovi ad avere delle ferie residue accumulate, senza il tempo necessario per poterne fruire a causa dell’imminente cessazione del suo rapporto di lavoro; su tali ferie, non godute in corso di rapporto e liquidate al lavoratore al termine dello stesso, a partire dall’ Agosto 2013 l’INPS richiede il versamento dei contributi.

Si ricorda che le ferie non possono essere godute né durante il periodo di preavviso, né durante il periodo di malattia o infortunio e che nel caso in cui sia necessario assumere un lavoratore per sostituire quello in vacanza, si potrà optare per un contratto di lavoro a tempo determinato riconoscendo gli stessi diritti previdenziali e contrattuali del titolare del rapporto; qualora invece sia l’assistito a decidere di trascorrere le vacanze in un luogo di villeggiatura, l’art.33 del CCNL disciplina la trasferta.

 

 

 

Sara Mocellin – Centro Studi CGN