Modello 730 per i deceduti: cosa devono sapere gli eredi nel 2025

Anche nel 2025, gli eredi possono presentare il modello 730 per conto di un familiare deceduto, ma solo in determinate condizioni. Vediamo insieme quando è possibile farlo, come procedere e quali accorgimenti adottare per evitare errori.

Quando si può usare il 730 per un deceduto?

Gli eredi possono presentare il modello 730/2025 senza sostituto d’imposta per i contribuenti deceduti:

  • dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre 2025;
  • a condizione che il deceduto avesse i requisiti per presentare il 730(es. redditi da lavoro dipendente o pensione).

Per i decessi successivi al 30 settembre 2025, sarà invece obbligatorio utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche (PF).

Attenzione: niente dichiarazione congiunta

Nel caso di dichiarazione per un soggetto deceduto, non è mai possibile presentare un 730 congiunto. Se il software segnala una dichiarazione congiunta, occorre disgiungerla prima dell’invio.

Come compilare correttamente il modello

Nella compilazione del Frontespizio del modello 730, l’erede deve selezionare la casella “Rappresentante o tutore o erede” e inserire il proprio codice fiscale nell’apposito spazio. In questo caso, non va barrata la casella “Dichiarante”. È inoltre necessario indicare, nel campo “Data carica erede”, la data del decesso del contribuente. Il codice fiscale da riportare nella sezione anagrafica resta quello del contribuente deceduto.

Quando il modello 730 viene presentato da un lavoratore dipendente privo di sostituto d’imposta, da un erede o da un contribuente che sceglie di non avvalersi del sostituto, è obbligatorio indicare la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto.

Infine, l’erede ha la possibilità di firmare anche il modello 730-1, per esprimere le scelte relative all’8, 5 e 2 per mille.

Cosa succede in caso di debito?

Se dalla dichiarazione emerge un debito:

  • per i deceduti entro il 28 febbraio 2025, il pagamento segue i termini ordinari;
  • per i deceduti dopo il 28 febbraio 2025, il versamento va effettuato entro il 30 dicembre 2025.

In entrambi i casi, è possibile rateizzare il debito da 2 a 7 rate (rigo F6, colonna 7), trattandosi di un 730 senza sostituto.

E in caso di credito?

Se il deceduto aveva diritto a un credito non rimborsato, l’erede può indicarlo nel rigo F3 del 730. Il rimborso avverrà:

  • entro sei mesi dalla scadenza del 30 settembre 2025;
  • direttamente sul conto corrente dell’erede, previa comunicazione dell’IBAN.

Come comunicare l’IBAN?

  • Tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • Con modello firmato digitalmente presso una Direzione Provinciale;
  • Con modello cartaceo presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Se non viene fornito l’IBAN, il rimborso avverrà tramite assegno vidimato inviato da Poste Italiane.

Successione e rimborsi

Se è stata presentata una dichiarazione di successione legittima, l’Agenzia eroga il rimborso agli eredi indicati. In caso contrario, gli eredi devono presentare:

  • dichiarazione sostitutiva per attestare la qualità di eredi;
  • istanza di voltura dei rimborsi;
  • eventuale delega per l’incasso da parte di un coerede.

Chi non vuole ricevere il rimborso deve inviare online la Comunicazione relativa ai rimborsi intestati a un contribuente deceduto oppure restituire l’importo con modello F24 (codice tributo 8084).

Cosa succede se il contribuente muore dopo aver presentato il 730?

In caso di decesso del contribuente, il sostituto d’imposta non è più tenuto a effettuare i conguagli risultanti dal modello 730. Tuttavia, se il decesso avviene prima che il conguaglio a debito sia stato effettuato o completato, il sostituto deve comunicare agli eredi, attraverso il prospetto 730-3, l’importo delle somme o delle rate ancora da versare. Saranno quindi gli eredi a dover provvedere al pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 65 del DPR 600/1973. È importante ricordare che gli eredi non sono obbligati a versare gli acconti.

Nel caso in cui il contribuente deceduto avesse diritto a un credito, il sostituto d’imposta ne dà comunicazione agli eredi tramite il prospetto di liquidazione e lo riporta anche nella Certificazione Unica (CU). Questo credito potrà essere:

  • utilizzato nella dichiarazione che gli eredi presenteranno per conto del defunto;
  • oppure richiesto a rimborso, presentando apposita istanza ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/1973.

Se gli eredi riscontrano errori o omissioni nella dichiarazione già trasmessa, possono presentare il modello Redditi Persone Fisiche per integrare i redditi o indicare oneri deducibili/detraibili non inseriti.

Nel caso in cui il contribuente deceduto avesse presentato il 730 in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite dovrà separare la propria posizione fiscale. A tal fine, potrà utilizzare i dati forniti dal sostituto d’imposta tramite il modello 730-3 o 730-4 elaborato da CAF o professionista abilitato.

Il debito fiscale del coniuge superstite dovrà essere versato tempestivamente, ma senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi. Eventuali crediti potranno invece essere riportati nella dichiarazione successiva.

In ogni caso, anche in presenza di decesso, la dichiarazione 730 già trasmessa rimane valida a tutti gli effetti.

 

 

Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN


 

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