L’Agenzia delle Entrate, con risposta 181 del 7 luglio 2025 a istanza di interpello, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicabilità del regime forfetario in presenza di attività che, per disposizioni normative, sarebbero soggette a regimi speciali IVA, come il cosiddetto “regime del margine”.
Il chiarimento arriva dal quesito di un contribuente che svolge attività di commercio in forma fissa e ambulante di piccoli elettrodomestici e relativi accessori che vuole adottare dal 1° gennaio 2025 il regime forfetario dal momento che avendo superato il limite anagrafico di 35 anni, non potrà più applicare il cosiddetto regime fiscale di vantaggio (art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con mod. dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
Nel suo quesito, il contribuente rappresenta l’intenzione di voler svolgere anche l’attività di “vendita di piccoli elettrodomestici usati” e di continuare ad adottare il regime forfetario. Tra le varie cause ostative al regime forfetario, l’articolo 1, comma 57, lettera a), della Legge 190/2014, esclude esplicitamente dalla possibilità di fruire del Regime Forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Tra tali regimi rientra anche il “regime del margine”, obbligatorio ex lege per particolari categorie di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ribadisce anzitutto che l’incompatibilità tra il regime forfetario e i regimi speciali IVA, come previsto dalla normativa, è da intendersi automatica (in re ipsa), secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019.
Tuttavia, questa incompatibilità sussiste solo se il contribuente si è effettivamente avvalso del regime speciale in oggetto.
L’Agenzia sottolinea un aspetto rilevante: non avendo il contribuente mai applicato in precedenti periodi d’imposta rispetto al 2025, il regime del margine, non vi è ostacolo all’adozione del regime forfetario anche in relazione alla nuova attività di vendita di elettrodomestici usati avviata nel 2025.
A supporto della propria posizione, l’Agenzia richiama non solo la già citata circolare n. 9/E del 2019, ma anche un paio di risposte ad interpelli che hanno contribuito a delineare l’orientamento interpretativo (in particolare la risposta n. 48/2020 e la risposta n. 215/2019). L’elemento centrale è la distinzione tra soggetti che già si avvalgono di regimi speciali IVA e coloro che, pur operando in ambiti che prevederebbero l’adozione di tali regimi, non li hanno mai applicati.
Nel parere reso nella risposta, l’Agenzia delle Entrate indica anche le modalità con cui il contribuente deve adempiere agli obblighi formali per l’ampliamento dell’attività nel 2025. In particolare: la nuova attività va comunicata tramite il modello AA9/12, indicando nel quadro “A” la variazione dei dati e nel quadro “B” la scelta del regime fiscale agevolato, contrassegnando la voce relativa al regime forfetario. Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà attestare il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause ostative previste dalla normativa.
L’Agenzia precisa che il parere espresso riguarda esclusivamente il quesito formulato, ossia la compatibilità tra regime forfetario e la nuova attività di vendita di elettrodomestici usati. Non esprime, invece, alcuna valutazione circa l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% prevista per le nuove attività (articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014), poiché non oggetto del quesito.
L’interpretazione offerta dall’Agenzia va nella direzione di una maggiore coerenza con la ratio della norma e allo stesso tempo non penalizzare coloro che iniziano nuove attività e che si trovano nella possibilità, legittima, di scegliere il trattamento IVA più consono per la propria posizione fiscale.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN