Oro da investimento e comunicazione all’anagrafe tributaria

Le cessioni di oro da investimento destinato a successiva lavorazione sono soggette a obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Con la risposta 6 del 27 giugno 2025  l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione dopo le ultime modifiche normative del settore, ricade nell’articolo 7 comma 6 del DPR 605/73. Vediamo più in dettaglio il parere dell’Agenzia.

Un’associazione di categoria del settore aurifero, tramite istanza di interpello ha chiesto chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari (art. 7, comma 6, DPR 605/1973), per le operazioni riguardanti l’oro da investimento.

Il quesito nasce in seguito a due cambiamenti:

  • Il recepimento, dal 17 gennaio 2025, del D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 211, che aggiorna la definizione di “oro da investimento” (legge 7/2000, art. 1, comma 1, lett. a), estendendo il concetto all’oro destinato a successiva lavorazione.
  • Il dubbio se, con questa nuova formulazione, le operazioni su oro da investimento (incluso quello da lavorare), debbano essere trasmesse all’Anagrafe dei rapporti finanziari anche quando destinate all’industria o all’artigianato.

Con il D.Lgs. n. 211/2024, il legislatore ha integrato l’art. 1, comma 1, lett. a) della legge 7/2000: la nuova formulazione definisce “oro da investimento” anche quello destinato a successive lavorazioni, purché:

  • sia sotto forma di lingotti o placchette con peso superiore a 1 grammo e purezza minima pari a 995/1000 (anche rappresentati da titoli);
  • o si tratti di monete con purezza ≥ 900/1000, coniate dopo il 1800, con corso legale o normalmente vendute a un prezzo non superiore all’80 % del valore dell’oro contenuto, comprese quelle presenti nella lista pubblicata dalla Commissione UE.

Di conseguenza: anche lingotti, placchette e monete destinati a lavorazioni successive, perdendo la funzione di riserva di valore, rimangono oro da investimento. La domanda però sorge naturale: gli acquisti e le vendite di tali beni (anche se destinati a successiva lavorazione), con il nuovo concetto di oro da investimento, devono essere comunicati all’Anagrafe tributaria, ai sensi del DPR 605/73?

Secondo un chiarimento dell’Agenzia dell’8 agosto 2013 (prot. n. 2013/97319), l’obbligo era circoscritto all’oro da investimento puro. L’oro da uso industriale, inclusi semilavorati o lingotti destinati alla fusione, era escluso dall’adempimento. Con la modifica normativa, sembrerebbe legittimo chiedersi se sia cambiata la zona di applicazione dell’obbligo comunicativo, includendo ora anche l’oro destinato a lavorazione.

L’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973 stabilisce che: “Banche, Poste, intermediari finanziari, operatori finanziari … devono registrare e comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni e i rapporti finanziari di importo superiore ad €1.500”. Gli operatori professionali in oro, in quanto operatori finanziari ai sensi della legge 7/2000, sono quindi soggetti a questa norma. Tuttavia, il campo applicativo dipende dalla definizione dell’oro usato nelle loro operazioni.

La nota UIF del 28 maggio 2010 (Banca d’Italia) definisce “oro ad uso industriale” i granuli, polveri, pani, verghe, semilavorati con purezza ≥ 325/1000, non considerati oro da investimento.

Nel chiarimento del 2013, l’Agenzia delinea, per gli operatori professionali in oro, che:

  • l’obbligo comunicativo riguarda esclusivamente le operazioni su “oro da investimento” (legge 7/2000, lett. a);
  • le operazioni su “oro ad uso industriale” (lett. b) erano invece escluse.

In pratica, solo le transazioni finanziarie su oro da investimento dovevano transitare nell’Anagrafe dei rapporti finanziari, non quelle su materie prime industriali.

Con la risposta a interpello n. 6 del 27 giugno 2025, l’Agenzia conferma l’ampliamento della definizione di oro da investimento, che ora include anche l’oro “destinato a successiva lavorazione” e ciò significa che questo oro rimane classificato come investimento a tutti gli effetti.

Di conseguenza, l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria si estende anche alle operazioni su questo oro, se effettuate dagli operatori professionali in oro. Restano esclusi dall’obbligo quegli oggetti d’oro privi di funzione d’investimento, come semilavorati o materie prime non qualificabili come oro da investimento.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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