Quale aliquota IVA per la riparazione di protesi acustiche?

Con la risposta n. 8 pubblicata lo scorso 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire un aspetto importante relativo al trattamento IVA delle operazioni di riparazione delle protesi acustiche destinate a soggetti con disabilità uditiva. Quale aliquota IVA applicare per la riparazione di protesi acustiche?
La questione nasce da un’istanza presentata da un’associazione, la quale ha sollevato dubbi circa l’eventuale applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 4%, prevista per le protesi e gli ausili per disabili, anche ai servizi di riparazione degli stessi dispositivi.
La Tabella A, parte II, punto 30, allegata al DPR n. 633/1972, prevede l’aliquota IVA del 4% per le “protesi e ausili per disabili”. La norma richiama alla sola cessione degli apparecchi in esame e non richiama anche le riparazioni. Le riparazioni, a differenza delle cessioni, non implicano la fornitura di un bene nuovo, ma il ripristino di un ausilio già in possesso del soggetto disabile.
Un’estensione dell’aliquota ridotta anche alle riparazioni garantirebbe una più ampia tutela delle persone con disabilità, in coerenza con i principi della Legge 104/92 e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). E secondo l’associazione, vi sarebbe dunque una lacuna normativa che potrebbe essere colmata mediante interpretazione estensiva della norma agevolativa.
L’Agenzia delle Entrate tuttavia, con riferimento ai documenti normativi e di prassi vigenti, ha chiarito che le operazioni di riparazione delle protesi acustiche devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.
L’Amministrazione Finanziaria, nel suo parere, fa riferimento principalmente a tre disposizioni normative:

– il punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, che prevede l’aliquota del 4% per la cessione di “apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi”;

– il punto 41-quater della medesima tabella, che estende l’aliquota agevolata alla cessione di “protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanente”;

– l’art. 16, comma 3, del DPR n. 633/1972, che disciplina le prestazioni rese nell’ambito di contratti d’opera e di appalto, con particolare riferimento alla “produzione di beni”.

L’Agenzia specifica che i punti 30 e 41-quater citano espressamente solo la cessione dei dispositivi, senza includere anche le operazioni di riparazione, che rappresentano prestazioni di servizio e non trasferimento di beni.

Il chiarimento fornito si inserisce in un orientamento già consolidato dell’Amministrazione finanziaria. La Circolare n. 87 del 24 dicembre 1987 aveva già precisato che le operazioni di riparazione delle protesi acustiche, sia per la manodopera che per le eventuali parti di ricambio utilizzate, non possono beneficiare dell’aliquota agevolata, ma devono essere assoggettate all’IVA ordinaria.
In sostanza, l’Agenzia ribadisce la distinzione tra: “cessione del bene” che può godere dell’aliquota ridotta e “prestazione di servizio” (riparazione) che resta soggetta all’aliquota ordinaria.
Per rafforzare la propria posizione, l’Agenzia richiama un’ulteriore pronuncia di prassi: la Risoluzione n. 306/E del 17 settembre 2002, relativa alle riparazioni sui veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità. In quell’occasione, si è chiarito che l’aliquota agevolata del 4% si applica solo agli interventi di adattamento del veicolo, ma non alle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Anche in quel caso, l’Agenzia sottolinea come le operazioni di riparazione non siano contemplate dalle voci della Tabella A, e pertanto debbano essere assoggettate all’IVA ordinaria.
Per l’Agenzia delle Entrate, le riparazioni non costituiscono produzione, ma interventi su beni già esistenti e già ceduti. Pertanto, non è possibile estendere l’aliquota agevolata del 4% alle attività di ripristino funzionale di una protesi acustica.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate conferma un’interpretazione piuttosto rigida della normativa IVA in tema di agevolazioni per le persone con disabilità. Se da un lato l’intento è quello di rispettare la lettera della legge, dall’altro lato si pone un problema di coerenza con gli obiettivi di protezione e inclusione sociale sanciti da normative più ampie, come la Legge 104/1992 o il Codice del Terzo Settore.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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