Con la Risposta n. 189/2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale, ai fini IVA, del rimborso di spese condivise tra professionisti, successivamente allo scioglimento di un’associazione tra avvocati. Qual è il corretto trattamento fiscale per il riaddebito delle spese tra professionisti non associati che condividono lo stesso studio?
Il caso esaminato riguarda un legale che, dopo lo scioglimento di un’associazione professionale, ha continuato a condividere con altri ex colleghi l’uso degli spazi, del personale e dei servizi dello studio, con la previsione di un riaccredito dei costi, in proporzione, da parte degli altri soggetti coinvolti.
Nel dettaglio, gli ex associati avevano stabilito contrattualmente che uno dei professionisti si sarebbe fatto carico, in via diretta, di tutte le spese, tra cui: le retribuzioni del personale, l’affitto e le utenze dei locali, i costi per la manutenzione, la cancelleria, gli abbonamenti alle riviste specialistiche, gli oneri condominiali e di sorveglianza, con successivo riaddebito, suddiviso secondo percentuali concordate tra le parti.
A seguito di disaccordi tra i colleghi, si è sviluppata una controversia che ha condotto alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio da parte del Tribunale, con il compito di valutare la congruità e la connessione delle spese rispetto all’attività professionale svolta.
Il professionista istante ha quindi sottoposto all’Agenzia delle Entrate tre questioni fondamentali. In primis, l’assoggettamento a IVA delle somme oggetto di riaddebito (comprese quelle riconosciute da un’ordinanza di pagamento). Quindi, l’eventuale indicazione in fattura con dettaglio voce per voce e in ultimo, se sia possibile trattare tutto come un riaddebito riconducibile al mandato senza rappresentanza.
L’Agenzia ha fornito una risposta chiara: anche se le spese sono suddivise analiticamente e riconosciute da un provvedimento giudiziario, il riaddebito tra professionisti operanti individualmente non rientra nell’ambito del mandato, ma costituisce un’operazione imponibile IVA a tutti gli effetti.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia, “Le somme dovute per il riaddebito delle spese comuni non possono essere considerate corrispettivi derivanti da un mandato, ma si configurano come operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”. Questo implica che il professionista che ha anticipato i costi deve emettere fattura soggetta a IVA, con aliquota ordinaria del 22%, anche per quanto riguarda le somme derivanti dall’ordinanza di ingiunzione del Tribunale.
Viene inoltre esclusa l’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 8, comma 35, della Legge n. 67/1988. Tale disposizione riguarda infatti il distacco di personale tra imprese, fattispecie che non trova corrispondenza nel caso di specie, in cui si tratta invece di un riaccredito tra soggetti giuridicamente autonomi.
In relazione agli interessi di mora stabiliti in sentenza per il ritardo nei rimborsi, l’Agenzia richiama il dettato dell’art. 15, comma 1, n. 1, del DPR 633/1972, confermando che tali interessi non rientrano nella base imponibile IVA. La ragione risiede nella loro natura prevalentemente risarcitoria, e non corrispettiva. Di conseguenza, l’IVA non deve essere applicata né indicata in fattura per queste somme.
Quanto alle spese legali da rifondere alla controparte processuale, l’Agenzia ribadisce un principio giurisprudenziale consolidato: qualora la parte vittoriosa sia un soggetto passivo d’imposta e, come tale, abbia diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture del proprio avvocato, la parte soccombente non è tenuta a rimborsare anche l’IVA inclusa nella parcella. In altri termini, l’importo da rifondere deve intendersi al netto dell’IVA eventualmente detraibile dal beneficiario del rimborso.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha delineato in modo preciso il trattamento IVA applicabile alle situazioni in cui, a seguito dello scioglimento di un’associazione professionale, i professionisti continuano a condividere risorse e spese. I costi riaddebitati tra ex associati non rientrano in un rapporto di mandato ma devono essere considerati a tutti gli effetti operazioni imponibili. Le fatture emesse per tali rimborsi devono quindi essere soggette a IVA ordinaria. Fanno eccezione gli interessi moratori, che, essendo di natura risarcitoria, sono esclusi da imposizione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN