Cessione azienda in regime forfettario: rileva solo l’avviamento

In caso di cessione d’azienda da parte di un contribuente che applica il regime forfettario, gli eventuali plusvalori o minusvalori relativi a singoli beni non sono soggetti a tassazione. Diversamente, l’avviamento deve essere tassato: può essere incluso nel reddito determinato secondo le regole forfettarie oppure, se ne ricorrono le condizioni, assoggettato a tassazione separata.

Il riferimento è alla Risposta n. 478 dell’Agenzia delle Entrate, che testualmente riporta:

Nel caso in esame, l’istante ha dichiarato che conseguirà dalla cessione dell’azienda … euro di corrispettivo, di cui … euro imputabile ad avviamento. Con riferimento al corrispettivo imputabile all’avviamento, non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell’ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e per il quale, comunque, il contribuente può operare come segue:

1) assoggettarlo a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g ), del TUIR, sussistendone i presupposti; 

2) farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo imposta 2019, cui applicare, ai sensi del comma 64 dell’articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014).

Si evidenzia, infine, che per le ragioni sopra esposte alla determinazione del valore da assoggettare a imposizione non concorreranno gli eventuali plusvalori e minusvalori riguardanti gli specifici beni relativi all’impresa.”

Nel regime forfettario, il reddito dell’impresa non viene calcolato sulla base della differenza tra ricavi e costi effettivi, come avviene nei regimi ordinari, ma attraverso l’applicazione di una percentuale forfettaria di redditività ai ricavi. Questo significa che i costi sostenuti, compresi quelli relativi ai beni aziendali (come macchinari, attrezzature, arredi, ecc.), non vengono dedotti analiticamente, ma sono considerati in modo indiretto e forfettario.

A causa di questa semplificazione, il legislatore non ha previsto una disciplina specifica per la fase di realizzo dei beni aziendali, cioè per la loro eventuale vendita o dismissione. Di conseguenza, le plusvalenze (derivanti dalla vendita di beni a un prezzo superiore al loro valore contabile) non assumono rilevanza fiscale: non vengono tassate, perché non entrano nel calcolo del reddito imponibile.

Questo principio si estende anche al caso in cui venga ceduta l’intera azienda durante il periodo in cui il contribuente applica il regime forfettario. In tale situazione, i plusvalori e i minusvalori non producono effetti fiscali, proprio perché non esiste una deduzione analitica dei costi.

Tuttavia, l’avviamento, ovvero il valore economico attribuito alla capacità dell’impresa di generare reddito nel futuro, spesso legato alla reputazione, alla clientela, alla posizione sul mercato, non rientra tra i beni materiali dell’impresa. Per questo motivo, non beneficia dell’esclusione fiscale prevista per i beni aziendali. Di conseguenza, il corrispettivo imputabile all’avviamento deve essere tassato, secondo le regole del regime forfettario oppure, se ne ricorrono i presupposti, mediante tassazione separata.

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN


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