Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito nella L. n. 108 del 30 luglio 2025 è entrato definitivamente in vigore. Ecco le novità più importanti da tener presente al rientro dalle vacanze.
Il tanto atteso ravvedimento speciale è stato inserito all’art. 12-ter del DL 84/2025 dove la speciale sanatoria, come nella precedente edizione, risulta applicabile nei riguardi dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 entro il 30.9.2025. Aderendo a tale istituto, del tutto simile al precedente dell’anno scorso per il periodo 2018 -2022, con il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:
- le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73, e quelle di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
È stato modificato il regime IMU per gli enti non commerciale. Infatti, l’art. 6-bis del DL 84/2025, introduce appositi criteri per il riscontro dell’esenzione IMU in capo agli enti non commerciali che esercitano attività sportive: l’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 stabilisce, infatti, che sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali, tra cui sono ricomprese anche quelle sportive. Per accedere a tale esenzione, viene stabilito che i Comuni devono individuare i “corrispettivi medi” previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale (da intendersi quello comunale oppure, in assenza di strutture specifiche, quello regionale).
I corrispettivi medi saranno individuati annualmente dal Comune e portate a conoscenza per il tramite del sito internet istituzionale. La funzione di tali corrispettivi medi è quella di verificare la sussistenza della condizione di non commercialità, vale a dire se con riferimento alle attività sportive tali attività sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Nelle more dell’individuazione dei “corrispettivi medi” da parte dei Comuni, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantesche (SSD) rileva la sola iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantisti-che (RASD).
Una novità che sicuramente avrà un impatto è rappresentata dall’innovazione in tema di accessi ispettivi nei locali destinati all’esercizio di attività economiche. Il decreto (ex art. 13 bis L. n. 108/2025) interviene in modo puntuale sull’art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) inserendo un nuovo periodo. In particolare, si prevede a carico degli organi verificatori, l’obbligo di esplicitare in maniera espressa, adeguata e circostanziata le motivazioni che giustificano l’accesso fiscale, tanto negli atti autorizzativi quanto nei processi verbali redatti ai sensi del medesimo articolo.
Si tratta di un intervento di portata non solo procedurale ma anche sostanziale, che incide sulla legittimità stessa dell’attività ispettiva, imponendo un onere motivazionale rafforzato che consente al contribuente di comprendere fin da subito le ragioni e gli obiettivi della verifica, e di difendersi in modo consapevole e informato.
La novità in commento non si applica retroattivamente lasciando irrisolto il nodo delle violazioni già consumate in un contesto normativo ritenuto carente dalle Corti europee.
Altra misura degna di attenzione è la norma di interpretazione autentica (art. 12-bis del DL 84/2025) dell’art. 1, comma 236 della L. 197/2022 sull’estinzione del processo tributario a seguito dell’adesione alla c.d. “rottamazione dei ruoli”. dove si prevede che il giudice tributario deve dichiarare immediatamente l’estinzione del giudizio sui carichi rottamati, anche con il pagamento di una sola rata e non di tutte le rate.
Gli ultimi titoli della legge di conversione con le novità fiscali sono legati:
- all’interpretazione autentica fornita dal legislatore (ex art. 1 co.1-bis del DL 84/2025) in relazione alla tassazione come redditi diversi delle plusvalenze derivanti delle cessioni/costituzioni di diritti reali immobiliari da parte di soggetti non imprenditori (il riferimento è all’ art. 67, comma 1, lett. h);
- alla disciplina relativa all’addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti a titolo di bonus e stock option (e altri emolumenti variabili) corrisposti a dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio, amministratori) operanti nello stesso settore. La nuova norma stabilisce (ex art. 1-bis Dl 84/2025) che tale regime si applica anche agli intermediari finanziari e società di partecipazione finanziaria superando così le problematiche di carattere interpretativo che coinvolgevano la nozione di “settore finanziario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN