CPB 2025 – 2026: il ravvedimento anni pregressi 2019 – 2023

È in vigore con forza di legge il nuovo ravvedimento speciale per le annualità dal 2019 al 2023 per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) 2025/2026. È stata pubblicata la L. 30 luglio 2025 n. 108, di conversione del DL 84/2025 dove si prevede la riedizione del regime del ravvedimento speciale. È lo stesso istituto giuridico sperimentato in occasione delle adesioni al concordato preventivo 2024 – 2025 già disciplinato dall’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024. L’obiettivo, come nella edizione precedente è quello di rendere maggiormente attraente il concordato preventivo biennale (CPB) offrendo una particolare forma di ravvedimento che aderiscono.

Si tratta di una misura:

  • Per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),
  • che aderiscono, entro il 30 settembre 2025, al concordato preventivo biennale 2025- 2026,
  • consistente in uno speciale ravvedimento per gli anni 2019-2023,
  • che si perfeziona versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’imposta sostitutiva è determinata sulla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data di entrata in vigore della disposizione in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso reddito calcolato applicando una percentuale di rivalutazione in ragione inversa del reddito dichiarato legato al punteggio ISA. Anche l’aliquota d’imposta diminuisce al crescere dello stesso punteggio. Stesso ragionamento per l’Irap che considera il valore della produzione netta incrementato di una percentuale in ragione inversa del punteggio ISA. L’aliquota sostitutiva Irap, invece, è proporzionale.

In occasione della precedente edizione del ravvedimento speciale, gli elementi essenziali che vengono riproposti sono i seguenti:

Punteggio ISA Base Imponibile

=

Reddito dichiarato

+

incremento del

Imposta sostitutiva

Redditi

e

addizionali

Base Imponibile

=

Valore

Prod. Netta

+

Incremento del

Imposta

Sostitutiva

Irap

Decurtazione

COVID

Pari a 10 5%  

 

10%

5%  

 

 

 

3,9%

 

 

Per gli anni 2020 – 2021 abbattimento imposta del 30%

pari o superiore

a 8 e inferiore a 10

10% 10%
pari o superiore

a 6 e inferiore a 8

20%  

12%

20%
pari o superiore

a 4 e inferiore a 6

30%  

 

15%

30%
pari o superiore

a 3 e inferiore a 4

40% 40%
inferiore a 3 50%   50%

 

È confermata la possibilità di scelta se ricorrere al ravvedimento speciale per tutte e cinque le annualità possibili (dal 2019 al 2023), solo una o nessuna di esse, come pure lo spostamento in avanti dei termini di accertamento per i periodi eventualmente sanati:

  • in caso di applicazione del regime del ravvedimento 2019-2023, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento (dal 2019 al 2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028;
  • i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026; si tratta, in linea generale, degli accertamenti relativi al periodo di imposta 2019 (o 2020, in caso di riduzione del periodo di accertamento in applicazione del regime premiale ISA).

Come la volta scorsa, ai contribuenti che aderiranno al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo: gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri in tema di redditi e Irap, mentre ai fini Iva la copertura vale solo nelle ipotesi di rettifiche di carattere presuntivo.

L’unica differenza rispetto alla edizione precedente è rappresentata dalla circostanza che i versamenti (che di fatto ne sanciscono l’adesione) si potranno effettuare solo a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 15 marzo 2026 con il numero massimo delle rate che scende a 10 rispetto alle 24 dello scorso anno. Posto che i termini per accertare l’anno d’imposta 2019 scadono il 31 dicembre 2025, tale annualità potrebbe non suscitare grande interesse.

La novità di procedere con i versamenti del al ravvedimento speciale a partire dal 1° gennaio 2026 sembra essere dettata dalla necessità di tutelare le attività di controllo fiscale che si intendono avviare nella seconda parte dell’anno, che verrebbero vanificate dai benefici connessi in caso di adesione alla sanatoria. Resta fermo che solo la notifica di un pvc o di uno schema d’atto potrebbe impedire l’accesso al ravvedimento speciale. Se il controllo, quindi, entro il 31 dicembre 2025 non sarà concluso e con esiti formalizzati in uno degli atti in questione, l’accesso al ravvedimento speciale, in assenza di altre cause che lo possano vietare, sarà ritenuto ammissibile.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


Affronta in modo sicuro e consapevole le prossime fasi del CPB con il webinar specialistico Unoformat in programma il prossimo 16 settembre:

CPB 2025/2026: gli ultimi chiarimenti prima dell’adesione

Relatore: Dott. Davide Giampietri
Crediti: 3 CFP per DCEC
Quota di partecipazione: 90 €

iscriviti ora