L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 11 del 28 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione del quadro RW del Modello Redditi e del quadro W del modello 730 da parte delle persone fisiche residenti in Italia, non esercenti attività d’impresa, che detengono quote in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari, in particolare fondi di private equity prevalentemente lussemburghesi e conformi alla direttiva 2009/65/CE.
Il quesito pervenuto all’Agenzia proviene da un ordine professionale, che ha richiesto indicazioni in merito al valore da attribuire alle quote detenute nei suddetti fondi, in quanto non negoziate in mercati regolamentati. Il dubbio riguarda il corretto criterio di valutazione da adottare ai fini del monitoraggio fiscale e la determinazione della base imponibile dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero).
L’Agenzia conferma che i soggetti residenti in Italia che detengono investimenti in fondi esteri sono obbligati a riportare tali partecipazioni nel quadro RW del modello Redditi (ovvero nel quadro W del modello 730, se presentano quest’ultimo). L’obbligo sussiste a prescindere dal fatto che il fondo generi o meno redditi nel periodo d’imposta, in quanto le attività sono potenzialmente produttive di redditi imponibili.
Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l’IVAFE si applica sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. L’imposta si applica in misura fissa o proporzionale, a seconda del tipo di attività detenuta.
Uno dei principali temi trattati riguarda la base imponibile su cui calcolare l’IVAFE, nonché il valore da indicare nel quadro RW/W. In merito, l’Agenzia richiama le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 e nelle circolari 28/E del 2 luglio 2012 e 38/E del 23 dicembre 2013.
Nello specifico, per le attività finanziarie non negoziate in mercati regolamentati (come nel caso di specie), il valore da indicare è determinato secondo i seguenti criteri gerarchici:
- valore di mercato rilevato al termine del periodo d’imposta nel luogo in cui l’attività è detenuta;
- valore nominale, in mancanza del valore di mercato;
- valore di rimborso, se non vi è un valore nominale;
- costo di acquisto, in mancanza degli altri tre valori.
Nel caso esaminato, trattandosi di quote di fondi esteri non negoziati, privi di valore nominale e di rimborso, l’Agenzia chiarisce che si deve ricorrere al costo di acquisto come criterio di valorizzazione. Secondo l’Agenzia, il valore più oggettivo e coerente con la normativa vigente è il costo storico sostenuto per l’acquisto delle quote.
Un ulteriore chiarimento riguarda il codice dello Stato estero da riportare nel quadro RW/W. L’Agenzia conferma che, ai fini dichiarativi, deve essere indicato lo Stato in cui è istituito il fondo, e non quello in cui ha sede la società di gestione (management company).
Questa precisazione è coerente con la finalità del monitoraggio fiscale, che è quella di fornire un quadro chiaro e coerente degli investimenti effettuati all’estero, identificando il luogo di effettiva detenzione delle attività.
In buona sostanza, i soggetti tenuti alla compilazione del quadro RW/W devono quindi:
- indicare le quote dei fondi esteri non negoziati al loro costo di acquisto;
- inserire il codice dello Stato in cui il fondo è istituito;
- calcolare e versare l’IVAFE sul medesimo valore (costo di acquisto);
- mantenere la documentazione idonea a dimostrare il costo sostenuto per l’investimento.
In virtù del fatto che i controlli sui quadri RW e W da parte dell’Agenzia delle Entrate si fanno sempre più numerosi è consigliato prestare particolare attenzione alla raccolta e conservazione della documentazione relativa agli investimenti esteri, con riferimento alla corrispondenza e ai prospetti forniti dalle management companies, in modo da garantire la correttezza delle informazioni riportate in dichiarazione e la tracciabilità dei valori dichiarati nei quadri.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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