Incremento occupazionale e IRES premiale: le regole del Decreto attuativo

Dopo aver analizzato le cause di decadenza dal beneficio fiscale previsto dalla nuova IRES premiale 2025, è ora possibile approfondire uno degli aspetti più rilevanti per l’accesso alla misura: l’incremento occupazionale. Il DM 8 agosto 2025, corredato dalla relativa Relazione Illustrativa, ha infatti chiarito le condizioni specifiche che le imprese devono rispettare per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, prevista per il solo anno 2025.

Particolarmente interessante si presenta l’art. 6 del Decreto Ministeriale dove vengono definite le modalità con cui operano le condizioni di accesso relative:

  • all’esistenza di incrementi occupazionali per le imprese che intendono fruire del beneficio in esame,
  • nonché all’individuazione degli ammortizzatori sociali che, qualora utilizzati dai medesimi soggetti, non consentono l’accesso alla riduzione dell’aliquota IRES.

La riduzione dell’aliquota spetta nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

  1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    1. il numero di unità lavorative (ULA) per l’anno 2025 non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2023-2024);
    2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (ex art. 11, comma 1, lettera a), D. Lgs. 14/9/2015 n. 148).

Per quanto concerne il primo punto, la verifica è effettuata confrontando:

  • il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • con il numero medio dei trentasei mesi precedenti dei predetti lavoratori, “escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, dunque, sarà necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1°dicembre 2022 al 30 novembre 2025.

Rispetto al secondo punto, la relazione si prevede che le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella misura in cui costituiscono incremento occupazionale, devono rappresentare un incremento pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a n. 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo, il DM precisa che l’incremento occupazionale va determinato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 4 commi da 1 a 6 del DM 25 giugno 2024 (recante le disposizioni attuative della super deduzione per nuove assunzioni).

Tra le condizioni di accesso al beneficio spicca la necessità che i soggetti potenzialmente beneficiari della misura non abbiano fruito degli “ammortizzatori sociali” nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. La Relazione precisa che al riguardo deve farsi riferimento alle procedure individuate negli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (ex art. 11, comma 1, lettera a), D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), corrisposta in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. Ne consegue che, ad esempio, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per i motivi legati a situazioni temporanee di mercato, qualora effettuato in uno dei due periodi d’imposta di cui si compone il “periodo di osservazione”, non consente l’accesso alla riduzione dell’aliquota IRES.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN