Con il Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2025, corredato da una dettagliata Relazione Illustrativa, diventano operative le disposizioni attuative della cosiddetta “IRES premiale”, introdotta dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444, L. n. 207/2024). Si tratta di una misura straordinaria che prevede, per il solo anno 2025, una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%, riservata alle imprese che effettuano investimenti rilevanti. Il decreto fornisce le istruzioni operative per accedere all’agevolazione, chiarendo requisiti, esclusioni e modalità applicative.
I soggetti destinatari dell’IRES ridotta sono i seguenti:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società e cooperative europee (regolamento (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato);
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale (ex art. 115 del TUIR), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Sono esclusi dal beneficio le società e gli enti:
- in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Il Decreto Ministeriale tiene a precisare (in maniera ultronea) l’esclusione anche per i soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata
I presupposti da rispettare per l’accesso sono i seguenti:
- una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad apposita riserva;
- un importo non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui sopra e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato riconducibili a Industria 4.0 (tabella allegato A (materiali 4.0) e B (immateriali 4.0) della L. n. 232/2016) e Transizione 5.0 (ex art. 38 del D.L. 2/3/2024 n. 19, convertito in L. 29/4/2024, n. 56).
- gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.
Con riferimento alla prima condizione, l’art. 4 del DM stabilisce che:
- si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio;
- la parte di utile destinata alla copertura delle perdite di esercizio rientrano nel concetto di utile accantonato;
- rientrano, invece, nella nozione di “utile distribuito” ai soci gli eventuali acconti di cui all’art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.
- restano fuori, e lo si evince espressamente nella relazione illustrativa, i soggetti che non hanno realizzato un utile nell’esercizio 2024.
In definitiva, dalla lettura del regolamento è possibile evincere che rientra nel concetto fiscale di utile destinato ad apposita riserva tutto ciò che non viene distribuito, a prescindere dalla presenza di vincoli civilistici in merito sia alla indisponibilità che al divieto di distribuzione.
Altra precisazione contenuta nella Relazione illustrativa precisa che è ininfluente il conseguimento nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 di un utile. Il beneficio, quindi, potrà essere fruito da soggetti in perdita nel 2023, se rispettano le altre condizioni (accantonamento dell’80%, acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell’utile accantonato nell’esercizio successivo).
La relazione riporta i seguenti esempi:
- S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
La S.p.A. ha conseguito nell’esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell’esercizio 2022 di 60.
L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a:
- 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24;
- 2023: 150 x 24 = 36.
- L’investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2 (36).
- S.p.A. con esercizio coincidente con l’anno civile consegue nell’esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci. La S.p.A. ha conseguito nell’esercizio 2023 una perdita di 90.
L’investimento minimo per fruire della riduzione dell’aliquota è pari a:
- 2024: 100 x 0,80 x 0,30 = 24.
Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati, a norma dell’art. 109 del TUIR, dal 1°gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024(31 ottobre 2026 per i soggetti “solari”).
Viene altresì espressamente stabilito, all’art. 12 del DM, che la riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, quali ad esempio, secondo la Relazione al DM, i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.
L’art. 6 del DM definisce le ulteriori condizioni riguardanti il rispetto degli incrementi occupazionali.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN