IRES premiale 2025, in vigore il Decreto attuativo: le cause di decadenza

Con la pubblicazione del DM 8 agosto 2025 con annessa Relazione Illustrativa sono state rese note le disposizioni attuative della c.d. IRES premiale introdotta nell’ultima legge di bilancio (ex art. art. 1 commi 436-444, L. n. 207/2024).

Si tratta di una riduzione dell’IRES di quattro punti percentuali (dal 24% al 20%) per il solo 2025 rivolta alle imprese che effettuano investimenti rilevanti in presenza di determinate condizioni soggettive e oggettive.

Le imprese che hanno beneficiato dello sconto d’imposta perdono il diritto all’agevolazione qualora si verifichino determinate circostanze, con conseguente obbligo di restituzione del vantaggio fiscale ottenuto. Le cause di decadenza scattano quando:

  1. la quota di utile accantonata pari all’80% sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  2. i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

Riguardo al punto indicato alla lettera a), la Relazione precisa che l’utile accantonato è sottoposto a un vincolo di natura meramente fiscale, dettagliando i seguenti ulteriori chiarimenti:

  • qualora l’accantonamento dell’utile, operato dalle società o dagli enti, relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore alla soglia minima dell’80 per cento (si ipotizzi, ad esempio, pari al 95 per cento), il vincolo fiscale è limitato all’80 per cento, ossia alla quota minima da accantonare per l’accesso alla misura agevolativa con la conseguenza che eventuali distribuzioni di utili, che riducono la quota dell’utile accantonato fino alla predetta soglia minima, non determinano il verificarsi della causa di decadenza;
  • resta fermo che, l’ammontare degli investimenti rilevanti deve essere parametrato all’effettivo accantonamento (nel caso di specie, il 30 per cento del 95 per cento);
  • al fine di monitorare l’ammontare complessivo delle riserve costituite o incrementate con gli utili accantonati sottoposti al vincolo fiscale, nonché quelli utilizzati a copertura perdite, gli importi vincolati e le loro eventuali variazioni devono essere distintamente indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ciascuna voce del patrimonio netto.

Rispetto alla seconda causa di decadenza, la relazione al decreto precisa che:

  1. ancorché non previsto da alcuna disposizione del decreto, per la consueta assimilazione del contratto di leasing finanziario all’acquisto del bene in proprietà, nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, la cessione del contratto di leasing durante il periodo di osservazione è assimilata all’estromissione dei beni dalla struttura produttiva;
  2. opera una presunzione in base alla quale si considerano destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero i beni il cui utilizzo avviene all’estero per la maggior parte di ciascun periodo d’imposta a partire da quello di acquisizione degli stessi beni. Tale periodo, naturalmente, va ragguagliato negli esercizi di acquisizione e di estromissione del bene. Pertanto, nel caso, ad esempio, di un macchinario acquisito il 1° settembre 2025, in relazione al primo esercizio di utilizzo del bene all’interno di un progetto di investimento rilevante, per fruire del beneficio, sarà necessario che, con riferimento al primo anno di utilizzo (pari a 4 mesi, dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025), sia localizzato in Italia per un periodo superiore a due mesi. Tale condizione dovrà essere rispettata in ciascun periodo d’imposta. Pertanto, è sufficiente la localizzazione all’estero per un periodo superiore alla metà di almeno uno dei periodi d’imposta che costituiscono il periodo di sorveglianza per attivare la causa di decadenza.

La causa di decadenza è disattivata in presenza di investimenti sostitutivi, vale a dire che il beneficio non viene meno qualora un bene oggetto degli investimenti rilevanti sia oggetto di cessione e nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  1. sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  2. attesta l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nonché, in aggiunta, la riduzione dei consumi energetici nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, secondo periodo.

In caso di decadenza, si prevede che un importo pari alla minore imposta pagata per effetto della riduzione dell’aliquota IRES fruita deve essere direttamente riversato dal soggetto beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN