La consulenza al franchising: un tema per Commercialisti ed Esperti Contabili

Settore noto al grande pubblico per la presenza sul mercato di famosi marchi, nazionali e internazionali, ma anche settore che rimane (da decenni) ai margini delle attività consulenziali da parte di molti professionisti in generale, soprattutto di quelli maggiormente e direttamente interessati: gli iscritti ODCEC

La consulenza al franchising, nel suo ampio e completo significato, è certamente materia professionale ad alta specializzazione che non matura e non può maturare in pochi anni, ma, altresì, è anche materia che consente ampi spazi per consulenza e assistenza a supporto di molti argomenti e temi di interesse delle imprese.

Sempre più presente nell’economia, si tratta certamente di un fenomeno economico a carattere globale, un modello di business, un sistema distributivo, una modalità di espansione aziendale, una modalità di esercizio dell’impresa e una forma di sviluppo aziendale a rete che ha due protagonisti della medesima tipologia: due imprese, l’affiliante e l’affiliato, cioè, i soggetti da sempre riferimento di tutti gli iscritti ODCEC.

Ma il franchising è anche contrattualistica, progettazione, pianificazione, programmazione, gestione e controllo aziendale, applicazione e interpretazione di norme, assistenza, consulenza, contenzioso, giurisprudenza, comunicazione, organizzazione.

Un quadro che descrive solo sinteticamente, ma perfettamente, le attività tipiche di iscritti ODCEC i quali, seppur in un contesto progettuale di tal natura se ne richieda l’esercizio con una idonea preparazione, possono certamente essere di importante supporto ai propri clienti, soprattutto in coordinamento con un consulente al franchising qualificato e incaricato allo scopo.

Il franchising è regolato dalla Legge 6 maggio 2004, n.129 (Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale), una norma che, seppur alla lettura possa risultare di facile comprensione e agevole attuazione, in realtà nasconde moltissime insidie e, contrariamente agli obiettivi posti a base della stessa norme, non assolve pienamente alla funzione di trasparenza e a quella di completa informazione precontrattuale. Ciò determina la necessità di effettuare approfondimenti che vanno ben oltre il dettato normativo.

L’importanza di una specializzazione e di una specifica preparazione professionale necessarie per eseguire una consulenza in materia di franchising o, comunque, una idonea conoscenza per poter effettuare interventi su tale materia, sono prerequisiti fondamentali proprio per la complessità degli elementi che compongono il franchising. Ciò per più motivi. Tra i principali:

  • per la costruzione della rete, possedendo (o dovendo possedere) le conoscenze o le capacità di interloquire su temi come business plan, budget, vendite, marketing, ma anche in settori come il finanziario, l’amministrativo, passando dal fiscale al legale, dalla statistica alla logistica, dalle procedure puramente operative a quelle aziendali di tipo gestionale, dalla reportistica al controllo della rete, ecc. Tali elementi hanno la necessità di essere conosciuti dal consulente di franchising non tanto per eseguirli in prima persona, ma certamente per essere coordinati e monitorati costantemente sin dall’inizio della business idea e, successivamente, dell’attuazione del progetto imprenditoriale;
  • per le casistiche relative ai processi di affiliazione ad una rete, possedendo (o dovendo possedere) le conoscenze o le capacità per fornire assistenza e consulenza ad un potenziale affiliato con opportuni processi di due diligence. Specializzazione e preparazione sono elementi estremamente importanti, non solo per comprendere la reale opportunità e/o convenienza ad aderire ad una rete più o meno nota o ad una rispetto ad un’altra, ma anche per applicare correttamente (almeno) la minima attività di tale due diligence necessaria allo scopo;
  • per instaurare rapporti con le banche, possedendo (o dovendo possedere) le conoscenze o le capacità per erogare assistenza e consulenza tese far comprendere agli istituti di credito o ad altri enti finanziatori che, in caso di affiliati, una start up in franchising (affiliata) non è equiparabile ad una start up ordinaria e indipendente (in proprio), così come, in caso di affilianti, che un’impresa che sceglie di essere franchisor ha la possibilità di crescere velocemente, ma se il progetto è ben impostato, quindi, illustrato. Non solo, ma le conoscenze del settore consentono anche di poter chiarire che nel franchising ci sono reti più serie e reti meno serie o che addirittura si dichiarano reti di franchising, ma non lo sono (si possono costituire reti commerciali anche con altri strumenti contrattuali) e l’affiliato o l’affiliante si sono affidati a professionisti altamente specializzati e dalla preparazione specificatamente dedicata al settore.

Sulla base di quanto descritto sopra, occorre dire che la consulenza al franchising, nel mentre costituisce rarità nel nostro contesto nazionale, in altri Stati rientra ampiamente e pienamente in attività di professioni analoghe a quella degli iscritti ODCEC. Un vuoto che:

  • non consente di poter applicare il comma 2 dell’articolo 18 del vigente Codice Deontologico utile a poter operare in stretta e corretta collaborazione tra iscritti ODCEC (Il professionista non deve accettare incarichi professionali che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione);
  • lascia spazi ad altre realtà consulenziali e non consente alle imprese interessate, magari anche clienti degli stessi iscritti ODCEC, di poter fruire della loro ampia, vasta e variegata preparazione professionale.

 

 

 

Mirco Comparini – Centro Studi CGN


 

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Relatore: Dott. Mirco Comparini, Commercialista ed esperto in consulenza al franchising
Quando: lunedì 27 Ottobre 2025, dalle ore 14:30 alle 16:30
Accreditamento: 2 CFP per DCEC

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