Il reddito dei lavoratori domestici va dichiarato? Il datore di lavoro privato è obbligato a fornire documentazione in merito? Come va compilata la dichiarazione?
Il collaboratore domestico è obbligato a dichiarare i redditi percepiti e a pagarne le rispettive imposte (Irpef e addizionale regionale e comunale), ma il datore di lavoro essendo in questo caso un soggetto privato, non effettua le ritenute e di conseguenza non può essere indicato quale sostituto d’imposta.
Il lavoratore domestico, in assenza di altri redditi, può alternativamente presentare:
- il modello 730 senza sostituto + il quadro RM del modello Redditi PF per dichiarare il solo TFR
- direttamente il modello Redditi PF
Si ricorda che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un reddito complessivo annuo (da lavoro + altri redditi) inferiore a 8.000 €, se può beneficiare delle detrazioni per 365 giorni.
La denuncia dei redditi è dovuta invece sempre, indipendentemente dall’imponibile, nel caso di anticipazione o liquidazione totale del TFR.
Come specificato dall’art. 34, comma 6 del CCNL, il datore di lavoro domestico, pur non essendo un sostituto d’imposta “deve rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno”; tale dichiarazione sostitutiva della CU dovrà essere rilasciata:
- almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
- ovvero, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
La Certificazione annuale dei redditi per i collaboratori domestici non ha un formato standard definito dalla legge; solitamente, comunque, si compone dei seguenti elementi:
- la prima parte in cui sono presenti i dati anagrafici del datore e del lavoratore e l’anno d’imposta a cui i redditi fanno riferimento;
- il numero di giorni per i quali spettano le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e gli importi relativi alle retribuzioni percepite.
A riguardo il software Colf e Badanti di CGN permette di visionare tali redditi, all’interno di una tabella, suddivisi tra quelli soggetti a tassazione ordinaria (redditi per prestazioni di lavoro domestico) e quelli soggetti a tassazione separata (Indennità sostitutiva di mancato preavviso e TFR); per queste tipologie di reddito viene espresso sia l’importo lordo, sia l’importo al netto delle trattenute previdenziali effettuate durante l’anno dal datore di lavoro;
- la parte finale in cui trovano spazio le firme di entrambe le parti.
Il contribuente dovrà dichiarare i giorni di lavoro ed il reddito percepito al netto dei contributi previdenziali, all’interno del quadro C – sezione I del 730.
Si precisa che nei casi in cui il lavoratore domestico sia convivente e NON goda in natura del vitto e alloggio, la relativa indennità sostitutiva che gli viene corrisposta, dovrà essere compresa nel reddito imponibile da dichiarare; se invece gode in natura di vitto e alloggio, tale importo sarà escluso dal reddito imponibile.
Si ricorda che l’eventuale Contributo Cassa Colf non rileva ai fini del calcolo, in quanto si tratta di un contributo ad un’associazione di categoria, pertanto non è deducibile.
Il datore di lavoro domestico, come già anticipato, non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, pertanto non può riconoscere al lavoratore il trattamento integrativo; tale misura, se spettante, verrà erogata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal fine nella maschera di dettaglio del quadro C dovrà essere indicato il codice 2 in corrispondenza del punto 390.
Stessa cosa vale nel caso in cui il lavoratore domestico avente diritto non ha ricevuto dal datore di lavoro il cd. Bonus Natale, anche in questo caso tale indennità (Indennità tredicesima mensilità) potrà essere recuperata in fase di predisposizione del 730, riportando il reddito da lavoro (retribuzione – contributi INPS + eventuale indennità di vitto e alloggio) ed i giorni, nei rispettivi punti 721 e 726 presenti nella maschera di dettaglio del quadro C.
Qualora al lavoratore sia stato erogato anche il TFR, dovrà essere compilato il quadro RM del modello Redditi PF, nello specifico il rigo RM91, che potrà essere presentato, unitamente al Frontespizio di quest’ultimo, in aggiunta al modello 730.
Sara Mocellin – Centro Studi CGN