Le novità in merito a interessi e proventi finanziari per i lavoratori autonomi: è reddito di capitale

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, il legislatore è intervenuto in modo significativo anche sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo. In particolare, è stato modificato l’articolo 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che regola la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

La nuova formulazione del comma 1 dell’art. 54 del TUIR stabilisce che:

“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”

Questa disposizione ha rafforzato il principio di onnicomprensività del reddito professionale, includendo nel computo tutte le somme percepite, indipendentemente dalla loro natura, purché riconducibili all’attività svolta.

Tuttavia, a pochi mesi di distanza, il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, ha introdotto un’importante precisazione normativa, aggiungendo il comma 3-bis al medesimo articolo 54. Tale comma recita:

“Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”. L’art. 44 del Testo Unico ne identifica dunque, le fattispecie.

Con questa modifica, il legislatore ha inteso escludere esplicitamente dal reddito di lavoro autonomo gli interessi e gli altri proventi finanziari, anche se percepiti nell’ambito dell’attività professionale e, pertanto, devono essere qualificati come redditi di capitale, con conseguente diversa collocazione nel modello dichiarativo e differente trattamento fiscale

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: interpello n. 171/2025

A supporto dell’interpretazione normativa, è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 171 del 26 giugno 2025.

Il caso riguardava un’associazione professionale tra commercialisti che aveva percepito interessi attivi su un conto corrente bancario intestato all’associazione stessa.

L’istante sosteneva che tali interessi non fossero direttamente collegati all’attività professionale, ma dovessero essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. L’Agenzia ha confermato questa impostazione, chiarendo che:

“Gli interessi percepiti su conti correnti bancari, anche se intestati a soggetti esercenti arti e professioni, costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a) del TUIR, come integrato dal nuovo comma 3-bis dell’art. 54”.

Decorrenza e impatti dichiarativi

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la decorrenza della nuova disciplina. La disposizione introdotta dal D.L. 84/2025 si applica retroattivamente anche al periodo d’imposta 2024, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate. Pertanto, i professionisti dovranno:

  • escludere gli interessi e gli altri proventi finanziari dal quadro RE del modello Redditi (lavoro autonomo);
  • inserirli nella sezione dedicata ai redditi di capitale, con l’eventuale indicazione della ritenuta subita.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN