Pignoramento quota S.r.l. intestata a società fiduciaria

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 24859 del 16 settembre 2024, ha fornito degli importanti chiarimenti in merito all’ipotesi di pignoramento della partecipazione in una S.r.l., affidata dal debitore esecutato a una società fiduciaria mediante un mandato fiduciario.

In via preliminare, va precisato che il nostro ordinamento contempla una normativa “ad hoc” in materia di società fiduciarie (legge 1966/1939, D.M. 16 gennaio 1995), in ragione della quale vengono configurate come tali le società che si intestano determinati beni, come azioni o quote societarie del fiduciante, assumendone l’amministrazione ed esercitando i relativi diritti in nome proprio ma seguendo le direttive del fiduciante. L’elemento che funge da scriminante in questa forma societaria è dato dal fatto che la proprietà delle azioni o quote societarie, rimane in capo al fiduciante e il fiduciario dispone solo della legittimazione all’esercizio dei diritti e delle prerogative discendenti dalla proprietà.

Nello specifico, la Suprema Corte è stata chiamata a decidere se nella situazione in esame si debba seguire la procedura del pignoramento presso terzi sancita dall’art. 543 c.p.c. (Forma del pignoramento), oppure quella del pignoramento diretto prevista dall’art. 2471 del c.c. (Espropriazione della partecipazione).

La Suprema Corte ha chiarito che il pignoramento della quota di una S.r.l. intestata a una fiduciaria, debba avvenire adempiendo a quanto previsto dall’art. 2471 del c.c., nulla rilevando la disciplina dettata dall’art. 543 c.p.c..

L’articolo 2471 c.c. prevede una forma di “pignoramento diretto” in quanto le partecipazioni di una S.r.l. possono essere oggetto di pignoramento esclusivamente nei confronti del socio che ne è titolare, al quale viene notificata l’esecuzione con successiva iscrizione nel registro delle imprese ai fini della sua opponibilità ai terzi.

Interessante notare che la Corte si è soffermata sulla natura giuridica della partecipazione societaria, la quale va intesa come bene immateriale equiparabile a un bene mobile non registrato. La quota societaria ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è configurata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltreché di obblighi. Da ciò ne consegue che la quota nel capitale della S.r.l. va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia dei creditori.

Nel caso di specie, la quota societaria oggetto di pignoramento è stata affidata a una società fiduciaria e di conseguenza diviene doveroso distinguere tra:

  • la proprietà sostanziale della partecipazione che in assenza di effetto traslativo della stessa, rimarrà in capo al fiduciante (o socio della S.r.l.);
  • la proprietà formale della partecipazione che farà capo al fiduciario.

La cassazione ha inoltre escluso che la società fiduciaria possa essere considerata debitrice del titolare della partecipazione societaria. Come già sottolineato, rispetto a tale partecipazione la società fiduciaria detiene una legittimazione all’esercizio dei diritti connessi nell’ambito delle direttive impartite dal fiduciante.

Da tale impostazione, discende l’assunto che la società fiduciaria non possa essere considerata come “soggetto terzo pignorato”.

Il pignoramento va eseguito sempre presso il debitore, anche se il bene oggetto di pignoramento non si trovi nel suo possesso, ma ne possa comunque disporre in quanto “bene immateriale”.

 

 

 

Enrico Cusin – Centro Studi CGN