Con il Decreto MEF del 21 gennaio 2025, il GSE è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai redditi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. Una novità che semplifica la vita ai contribuenti, ma che richiede attenzione per evitare errori in dichiarazione.
Quando il reddito è imponibile
Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia al GSE sono considerati redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR), se l’impianto ha una potenza fino a 20 kW ed è al servizio dell’abitazione. Questi redditi vanno indicati nel quadro D, rigo D5, codice 1 del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi PF.
In caso di impianti condominiali, i proventi devono essere ripartiti tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà. Se invece l’impianto supera i 20 kW o è gestito da un soggetto con partita IVA, si configura un’attività commerciale abituale, con obbligo di fatturazione e tassazione ordinaria.
Tariffe incentivanti: quando sono imponibili
Gli impianti fotovoltaici incentivati tramite i primi quattro “Conti Energia” ricevono una tariffa incentivante non imponibile, in quanto assimilabile a un contributo a fondo perduto. Non va dichiarata ai fini fiscali.
Diverso il caso del 5° Conto Energia, che prevede una tariffa omnicomprensiva: questa include sia una quota incentivante sia un corrispettivo per la vendita dell’energia. In questo caso, l’importo ricevuto è imponibile e va dichiarato come reddito diverso nel quadro D5, codice 1.
Scambio sul posto vs Ritiro dedicato: differenze fiscali
Scambio sul posto (SSP)
Nel meccanismo dello scambio sul posto, l’energia non autoconsumata viene immessa in rete e valorizzata sotto forma di contributo in conto scambio. Questo contributo non costituisce reddito imponibile, a meno che non si opti per la liquidazione delle eccedenze.
In tal caso, l’importo liquidato dal GSE rappresenta un reddito imponibile e va dichiarato nel quadro D5. La tassazione segue il principio di cassa: il reddito va dichiarato nell’anno in cui è stato effettivamente percepito.
Dal 730/2025, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell’anno precedente nell’ambito dello Scambio sul Posto. Tali importi saranno disponibili nella dichiarazione precompilata.
Ritiro dedicato (RID)
Nel ritiro dedicato, l’energia viene venduta direttamente al GSE. I bonifici ricevuti costituiscono reddito imponibile e devono essere dichiarati. Il contribuente può scaricare il file Excel con l’elenco dei pagamenti dalla propria area riservata sul portale GSE: le somme da considerare sono quelle indicate nella colonna “Importo pagato”, limitandosi ai bonifici ricevuti nel 2024.
Anche se l’impianto è stato realizzato con il Superbonus 110%, i proventi da ritiro dedicato sono sempre imponibili. Attualmente, il GSE non rilascia una certificazione fiscale per questi redditi: è responsabilità del contribuente conservare la documentazione scaricata dal portale.
Documentazione da presentare al CAF
Per la corretta compilazione del 730, è necessario fornire:
Tipologia | Documentazione da richiedere | Note |
Ritiro Dedicato | File Excel da Area GSE → “Pagamenti” | Somme in colonna J “Importo pagato” |
Scambio sul Posto | Prospetto “Liquidazione eccedenze anno” da Area GSE → “Comunicazioni” | Solo se è stata richiesta la liquidazione |
Conto Energia (5°) | Prospetto GSE con dettaglio tariffa omnicomprensiva | Solo per impianti incentivati con 5° Conto |
Dal 2025, grazie alla trasmissione automatica dei dati da parte del GSE, la dichiarazione dei redditi per chi possiede un impianto fotovoltaico sarà più semplice. Tuttavia, è fondamentale conoscere le regole fiscali applicabili e conservare la documentazione utile per eventuali controlli.
Valentina Rossi – Centro Studi CGN