Redditi SC2025: nel quadro RQ trovano indicazione le operazioni agevolate

La dichiarazione dei redditi delle società di capitali (Modello Redditi SC2025) relativa al periodo d’imposta 2024 presenta importanti aggiornamenti nel quadro RQ del modello Redditi, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024, che rappresenta la seconda fase della riforma IRPEF-IRES.

Le modifiche riguardano principalmente tre ambiti.

Operazioni straordinarie: sezione VI-B

La nuova sezione VI-B del quadro RQ del modello Redditi 2025 introduce la disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile ai maggiori valori contabili dei beni emersi in seguito a operazioni straordinarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Tale novità deriva dall’articolo 12 del D.Lgs. 192/2024, che ha riformato il regime dei riallineamenti fiscali, con effetto immediato per le operazioni realizzate nel corso del 2024.

Per le operazioni concluse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, continua a valere la normativa precedente, che prevede la compilazione della sezione VI-A. Questa distinzione temporale ha implicazioni pratiche rilevanti: mentre il vecchio regime utilizzava il codice tributo 1126, le nuove disposizioni richiedono l’utilizzo dei codici tributo 1865 e 1866, istituiti con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025.

Il riformulato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR stabilisce un’imposta sostitutiva pari al 18% ai fini IRES e al 3% ai fini IRAP, da applicare ai maggiori valori iscritti in bilancio rispetto a quelli riconosciuti fiscalmente. Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio in cui è stata effettuata l’operazione.

Riallineamento principi contabili

Il Decreto Legislativo n. 192 del 2024, in particolare agli articoli 10 e 11, introduce una disciplina uniforme per gestire le differenze tra valori contabili e fiscali che emergono quando si cambia il principio contabile adottato. Queste differenze possono influenzare il reddito imponibile e quindi la tassazione; perciò, il decreto stabilisce due modalità alternative per il riallineamento fiscale.

1. Metodo del saldo globale

Questo metodo, previsto dal comma 1 dell’articolo 11, considera tutte le differenze (positive e negative) in modo aggregato. Se il saldo finale è positivo, viene tassato separatamente con le aliquote ordinarie IRES e IRAP. Se invece è negativo, il contribuente può dedurlo in quote costanti per almeno dieci anni, a partire dall’anno in cui esercita l’opzione.

Nel Modello Redditi SC2025, queste informazioni si riportano nel rigo RQ25, con colonne dedicate alle divergenze positive e negative per IRES e IRAP, e ai saldi complessivi. Se il saldo negativo riguarda l’IRES, va indicato anche nel rigo RF55; se riguarda l’IRAP, nel rigo IC73.

2. Metodo della singola fattispecie

Previsto dal comma 2 dello stesso articolo, questo approccio consente di riallineare le differenze per singole categorie omogenee di componenti reddituali o patrimoniali. Per ogni fattispecie con saldo positivo, si applica un’imposta sostitutiva: 18% per l’IRES e 3% per l’IRAP, con eventuali addizionali. I saldi negativi, invece, non sono deducibili.

Nel modello, le informazioni si inseriscono nei righi RQ26 e RQ27, con la descrizione della fattispecie e i valori rilevanti. Il calcolo dell’imposta da versare si effettua nel rigo RQ28, con colonne specifiche per IRES e IRAP.

Per facilitare i versamenti, sono stati istituiti codici tributo specifici:

  • 1817 e 1818 per l’IRES (rispettivamente per saldo globale e singola fattispecie),
  • 1868 e 1869 per l’IRAP (come da Risoluzione n. 37/E del 2025).

Chi ha già effettuato versamenti secondo la normativa precedente (entro il 30 giugno 2024) può compensare tali importi nel nuovo regime. Questi vanno indicati nel rigo RQ28, colonne 6 (IRES) e 14 (IRAP), a riduzione dell’imposta dovuta.

Affrancamento straordinario delle riserve

La sezione VII-B consente di affrancare le riserve in sospensione d’imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% (IRES e IRAP). Questa misura rappresenta un’opportunità per regolarizzare la posizione fiscale delle imprese.

Il quadro RQ si conferma come la sezione del modello Redditi dedicata alla determinazione di imposte di natura straordinaria o sostitutiva, che non trovano collocazione nei quadri ordinari. In particolare, raccoglie le imposte derivanti dall’adesione a regimi fiscali opzionali o da eventi eccezionali, come operazioni straordinarie o modifiche contabili rilevanti.

Nel rigo RQ29 vanno indicati:

  • l’importo da affrancare (colonna 1),
  • l’imposta dovuta (colonna 2),
  • la prima rata (colonna 3).

Il pagamento avviene in quattro rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1867 (Risoluzione n. 35/E/2025).

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN