Agosto è il mese delle vacanze e anche il fisco va in ferie fornendo, però, una serie di regole articolate legate ai periodi di sospensione feriale. Esaminiamo quali sono le norme legate alla sospensione dei termini per la richiesta di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’invio di comunicazioni e inviti per i versamenti delle somme dovute a seguito di avvisi bonari nonché le modalità di attuazione della sospensione estiva dei termini.
Il tema del differimento dei termini è stato oggetto di confronto nei giorni scorsi che si risolto con lo spostamento a settembre dei termini per la trasmissione della documentazione relativa al controllo formale e documentale (ex art. 36 ter, DPR n.600/1973) delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022.
Altro aspetto da considerare riguarda i versamenti e gli adempimenti fiscali che, a norma dell’art. 37, comma 11-bis primo periodo, Dl 223/2006, vengono sospesi e differiti nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto. Ne consegue che tutti i versamenti ricadenti nel periodo di riferimento possono essere differiti all’ultimo giorno, ovverossia al 20 di agosto, senza che vi sia alcuna maggiorazione di interessi o sanzioni. Si tratta di un termine noto ai contribuenti che si apprestano ai versamenti inerenti alle imposte, addizionali e contributi come da modello dichiarativo nonché riguardanti le scadenze periodiche IVA e contributi previdenziali. dei contributi dovuti all’Inps e di tutte le somme dovute a Stato, regioni ed enti previdenziali.
Il c.d. Decreto Adempimenti (ex art. 10, comma 1, del Dlgs 1/2024) ha introdotto misure legate alla sospensione temporale per alcune tipologie di atti emessi dall’agenzia delle Entrate. Si tratta di due periodi dell’anno, uno estivo che va dal 1° al 31 agosto, e l’altro che cade nel periodo natalizio che va dal 1° al 31 dicembre, quando si prevede la preclusione per l’agenzia delle Entrate di procedere all’l’invio dei seguenti atti:
- comunicazioni esiti dei controlli automatizzati (articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/72);
- comunicazioni esiti dei controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973);
- comunicazioni esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge 311/2004);
- lettere di compliance (articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014).
La sospensione dei termini non si applica quando vi sono casi di indifferibilità e urgenza legati a un pericolo per la riscossione o a rischi che il contribuente possa attuare misure volte alla dispersione dei beni.
Che fare quando l’Ufficio notifica una comunicazione per un controllo automatizzato proprio nel mese di luglio? In tale evenienza, il termine di 60 giorni (previsto all’art. 2, comma 2, del Dlgs 462/1997) per procedere al pagamento delle somme verrà sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Non opera questa sospensione invece per il pagamento delle rate successive alla prima accordate in base all’articolo 3-bis del Dlgs 462/1997.
Sono sospesi (ex art. 37, comma 11-bis) dal 1° agosto al 4 settembre anche tutti i termini per inviare all’agenzia delle Entrate i documenti e le informazioni richieste al contribuente (per es. inviti a comparire, questionari nonché le osservazioni agli schemi d’atto), con esclusione delle richieste effettuate nel corso di controlli sostanziali (per es. le attività di accesso, ispezione e verifica e le procedure di verifica dei rimborsi Iva).
La sospensione dei termini è prevista anche nell’ambito del contenzioso tributario (ex art. 1, L. n. 742/1969: sono, infatti, sospesi i termini dal 1° al 31 agosto per quanto concerne:
- i termini relativi ai ricorsi e agli appelli;
- il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante;
- il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato;
- il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.
In tale ambito, se il termine processuale inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito direttamente al 31 agosto. Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente al 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre. Anche in tal caso, il 1° settembre è incluso nel computo del termine.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN