730/2025: attenzione ai righi E7 ed E8 codice 46 quando i lavori sono già terminati

Nel modello 730, il Quadro E è dedicato agli oneri e spese che danno diritto a detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito. Tra questi, i righi E7 ed E8 cod.46 sono riservati agli interessi passivi sui mutui ipotecari, ma è fondamentale compilare correttamente questi campi per evitare errori e incompatibilità, soprattutto quando si tratta di mutui per costruzione o ristrutturazione.

Rigo E7: mutui per acquisto abitazione principale

Il rigo E7 è destinato agli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. La detrazione IRPEF è del 19% su un massimo di 4.000 euro di interessi annui.

Righi E8 codice 46: mutui per costruzione o ristrutturazione

Il codice 46 va utilizzato nei righi E8-E10 del modello 730/2025 per indicare gli interessi passivi relativi a mutui ipotecari stipulati dal 1° gennaio 2022 per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale. La detrazione IRPEF è del 19% su un massimo di 2.582,28 euro di interessi annui. Il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori e l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori.

Posso coesistere nello stesso 730 il rigo E7 e il rigo E8 codice 46?

Le detrazioni sono cumulabili soltanto per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente contragga distintamente un mutuo per l’acquisto e un mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare.

Se i lavori sono conclusi da oltre sei mesi, è meglio scegliere con attenzione quale rigo compilare per ottenere il massimo beneficio fiscale.

Esempio pratico

Alessandra stipula un mutuo il 1° marzo 2022 per l’acquisto e la ristrutturazione della sua abitazione. I lavori iniziano il 15 aprile 2022 e terminano il 30 settembre 2023. Alessandra si trasferisce nell’immobile il 15 ottobre 2023. In questo caso, non può compilare entrambi i righi del modello 730/2025 come invece aveva fatto nel 730/2024, perché i lavori sono terminati da più di sei mesi. Dovrà quindi scegliere quale rigo compilare, valutando quale detrazione risulti più conveniente.

Verifica sempre le date di stipula e fine lavori: sono decisive per la detrazione.

 

 

 

Marco Tallon – Centro Studi CGN