730/2025 e scadenza del 30 settembre, integrazioni con quadri W – C16 – M – T

Il termine di presentazione del modello 730/2025 ordinario per l’anno d’imposta 2024 è prossimo: la scadenza è fissata al 30 settembre per la trasmissione al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato.

Trattandosi di un atto complesso, non mancheranno occasioni per il contribuente di rendersi conto di non aver fornito tutti gli elementi utili, ponendo questioni legate alle modalità di integrazione della dichiarazione originaria, che saranno diverse a seconda della circostanza che si tratti di modifiche favorevoli o meno.

Da un punto di vista temporale, il contribuente si trova di fronte alle seguenti possibilità:

1) Presentare il modello 730 integrativo entro il 25 ottobre, avvalendosi del:

  • codice 1, se l’integrazione comporta una maggior credito o un minor debito d’imposta;
  • codice 2, se l’integrazione riguarda esclusivamente l’individuazione del corretto sostituto d’imposta;
  • codice 3, se sono presenti entrambe le tipologie di integrazioni.

2) Una volta superato il termine del 25 ottobre, oppure ritrovandosi il contribuente in una delle situazioni che rende non perseguibile l’utilizzo del 730 integrativo, è possibile correggere la dichiarazione originaria presentando un modello Redditi Persone Fisiche (Mod. PF/2025) secondo le seguenti opzioni:

  • entro il 31 ottobre: correttiva nei termini;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 relativo all’anno successivo: dichiarazione integrativa;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: dichiarazione integrativa.

A partire da quest’anno, debutta nel Modello PF/2025 la casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025” che deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano stati compilati il rigo C16 del quadro C (Tassazione mance settore turistico – alberghiero e di ricezione) e i quadri W (Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale), M (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva) e T (Plusvalenze di natura finanziaria).

Tale casella va utilizzata:

È sufficiente la mera presenza di questi nuovi quadri, affinché ne consegua l’obbligo del modello PF/2025 correttivo/integrativo anche se le variazioni riguardano dati contenuti in altri quadri del modello 730.

L’unica eccezione è rappresentata quando la dichiarazione integrativa riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta riconducibili alla tipologia 730 integrativo di tipo 2.

In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.

Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, sarà necessario:

  • barrare la casella “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza);
  • oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza).

Nella casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025” si dovrà inserire uno dei seguenti valori:

  • codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

Dichiarazione rettificativa 730 2025

Particolare attenzione dovrà essere riposta in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730 per via degli aspetti sanzionatori legati all’infedeltà del visto di conformità.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN