Codice Ateco 2025, Concordato (CPB) in salvo

Con la risposta all’interpello n. 236 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le implicazioni derivanti dalla variazione del codice ATECO in seguito all’aggiornamento 2025 senza variazioni sostanziali dell’attività svolta, in combinazione con l’adesione al concordato preventivo biennale stabilendo che la modifica non rappresenta causa di cessazione, anche se l’aggiornamento del codice ATECO 2025 comporta l’applicazione di un diverso ISA.

Il caso sottoposto all’attenzione dei tecnici del fisco riguarda la situazione di un’azienda che opera come agente plurimandatario di commercio nel settore del noleggio di autoveicoli, esercitando funzioni di intermediario nella stipula di contratti di noleggio e riscuotendo commissioni per l’attività svolta. Trattandosi di un’attività non espressamente contemplata nella precedente nomenclatura dei codici Ateco, l’istante propendeva per il codice 45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) a cui era associato il modello ISA CM09U. La nuova nomenclatura Ateco 2025 prevede, invece, un nuovo codice più appropriato, il 77.51.00 (Attività di servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili, autocaravan (con motore proprio) e rimorchi (senza motore proprio) al quale è associato il modello ISA EG61U

La questione specifica attiene alla possibile cessazione dal concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e l’eventuale cessazione per via dell’applicazione dell’art. comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 13/2024 dove si prevede che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017.

Il documento di prassi in commento:

  • ribadisce che il cambio del codice attività Ateco non è un fatto di per sé sufficiente a configurare la cessazione dal CPB nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
  • evidenzia che la variazione cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.

Da quanto sopra delineato deriva che:

  • se l’attività nel biennio concordatario corrisponde a quella svolta nel periodo d’imposta antecedente allo stesso non si verifica la cessazione dal CPB di cui all’art. 21, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 13 del 2024;
  • quando l’attività viene modificata nel biennio concordatario non si incorre nella su indicata causa di cessazione dal CPB qualora l’indice sintetico di affidabilità fiscale applicabile rimane il medesimo;
  • al cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non consegue la cessazione dal CPB, poiché non si configura un cambio sostanziale nell’attività effettivamente svolta dal contribuente.

Per quanto riguarda, infine, i nuovi codici Ateco, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità operative da adottare, a partire dal 1°aprile 2025, da parte degli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività:

  • a partire dal 1° aprile 2025, gli operatori devono utilizzare i nuovi codici ATECO negli atti e nelle dichiarazioni:
  • l’adozione di ATECO 2025 non comporta obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati immediata, ma va fatto alla prima dichiarazione di variazione o se richiesto da specifiche normative.

Per il caso in questione, posto che l’attività effettivamente svolta non sia modificata, l’istante dovrà utilizzare, già a partire dal 1° aprile 2025 (data di entrata in vigore della nuova classificazione ATECO), il nuovo codice attività 77.51.00 (associato all’ISA EG61U); mentre il codice precedentemente utilizzato dall’istante (45.11.02, confluito nel 47.92.21, associato all’ISA DM09U) non dovrà essere usato. Per la dichiarazione Modello Unico 2025 relativa al periodo d’imposta 2024, che sarà presentata dopo il 1° aprile 2025, si dovrà utilizzare il nuovo codice ATECO 77.51.00 (cui è associato l’ISA EG61U).

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN