Concordato Preventivo Biennale (CPB): verifiche per l’accesso e cause di esclusione

Concordare o non concordare è il dilemma dei contribuenti soggetti ISA in vista della scadenza del termine per l’adesione fissato al 30 settembre. È il secondo anno di applicazione del CPB (per il biennio 2025 – 2026) e il primo passaggio da verificare è il rispetto delle condizioni di accesso per poter valutare l’eventuale adesione.

La struttura del CPB è rimasta pressoché immutata rispetto allo scorso anno con la novità dell’esclusione dei soggetti in regime forfettario. La decisione fondamentale si basa su calcoli di convenienza in prospettiva di raggiungere e magari superare il reddito proposto nel periodo considerato.

Posto che l’adesione riguarda il biennio 2025 – 2026 e l’adesione è possibile entro il 30 settembre, i contribuenti interessati potranno:

  • valutare l’annualità 2025 stimandolo senza eccessive difficoltà considerando i primi nove mesi;
  • stimare per il 2026 il risultato atteso partendo da informazioni storiche e prospettiche e non trascurando i benefici che si possono acquisire sul piano del regime premiale nonché per la parte inerente alla tassazione.

Per quanto concerne le agevolazioni inerenti alla tassazione, si evidenzia:

  1. che il reddito concordato permette di non assoggettare a imposte l’eventuale eccedenza rispetto a quanto preventivamente concordato;
  2. La possibilità di assoggettare a tassazione agevolata l’incremento reddituale concordato rispetto a quello dichiarato nel 2024.

L’accesso alla proposta 2025/2026 è consentito:

  • solo a coloro tenuti ad applicare gli ISA nel 2024;
  • che non abbiano al 31 dicembre 2024 debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi di ammontare superiore a 5.000,00 euro.

I documenti di prassi hanno chiarito che i debiti erariali e contributivi devono riferirsi:

  • alla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici, e rilevano solo se non impugnati o con sentenza passata in giudicato. Ne deriva che la presenza di un ricorso o di un contenzioso in essere, alla predetta data del 31 dicembre 2024, ancora non deciso in maniera definitiva, consente di escludere dal conteggio le imposte oggetto della lite;
  • alla notifica di cartelle di pagamento conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale della dichiarazione. È stato precisato che tali debiti non rilevano per le finalità in esame quando sono oggetto di sospensione o rateazione in corso e comunque non decaduta.

È altresì necessario precisare che ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Posto che il limite di euro 5.000 rappresenta una causa ostativa, ai fini dell’adesione si rende necessaria la sua rimozione riportando tale limite sotto la soglia entro il termine di accettazione della proposta

Le altre verifiche da effettuare per non incorrere nelle cause ostative all’accesso al CPB riguardano i soggetti che:

  • non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta considerati;
  • hanno ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati penal-tributari), false comunicazioni sociali (art. 2621 C.C.) o altri reati legati al riciclaggio.

Al riguardo, corre l’obbligo di precisare che il decreto CPB equipara, alla pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, mentre nella relativa relazione illustrativa è chiarito che l’accesso al CPB è precluso solo in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”.

In sede di adesione al CPB, il contribuente deve rendere la dichiarazione relativa all’assenza di condanne e/o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con ciò che ne potrebbe conseguire in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Altra causa ostativa è la previsione da osservare sull’anno antecedente all’accesso al CPB che esclude coloro che hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.

Alle cause ostative devono aggiungersi le cause di esclusione riguardanti situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, dunque per la prossima adesione nel corso del 2025, che sono:

  • l’adesione al regime forfetario;
  • per le società o gli enti, l’essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, nel caso di società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, essere state interessate da modifiche della compagine sociale (in cui rientrano anche le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato).

Per il biennio 2025 – 2026 si aggiungono due nuove situazioni, che possono verificarsi nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato riguardanti il lavoro autonomo:

  • la prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un’associazione o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati, prevedendosi l’esclusione dal CPB laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata;
  • la seconda casistica è a “specchio”, stabilendosi che l’associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati che intenda aderire al CPB, non può farlo se nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, non aderiscono a loro volta.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN