Concordato Preventivo Biennale e Modello Redditi 2025: se sbagli decadi

La corretta compilazione della dichiarazione dei redditi rappresenta un baluardo decisivo per resistere alle cause di decadenza inerenti a eventuali correzioni e integrazioni della dichiarazione originaria che ha portato all’accordo col fisco.

La decadenza dal concordato preventivo biennale (CPB) è disciplinata all’art. 22 del Dlgs 13/2024, e avviene, tra le altre cause, quando:

  • si verifica un accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di attività non dichiarate, ovvero l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
  • si integra la dichiarazione a cura del contribuente, con evidenza di dati e informazioni che determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta (Vpn) rispetto a quelli (il 2023 per il biennio 2024-2025 oppure il 2024 per il biennio 2025-2026) in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • si accertano, per i periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di “altre violazioni di non lieve entità”, tra cui spicca la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o Vpn oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.

È il caso di evidenziare che la decadenza travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto dell’accordo.

Una delle questioni che si pone, in vista dell’eventuale adesione all’istituto in parola oppure in ragione a possibili dichiarazioni integrative è l’ipotesi che si presenta quando emerge una infedeltà dichiarativa tale da non superare la soglia del 30% dei ricavi, ma che, ove riflessa sui dati contabili Isa, determinerebbe una proposta concordataria (sul reddito/Irap) maggiore di oltre il 30% di quella accettata dal contribuente.

È il caso del contribuente che ha dichiarato compensi per 100.000 euro accettando per il primo biennio di applicazione del CPB una proposta pari a 50.000 euro. Qualora per il medesimo periodo d’imposta il contribuente subisca una rettifica di maggiori ricavi per 25.000 euro, inferiore alla soglia di decadenza automatica, ma tale da determinare, alla rielaborazione del reddito concordato, una nuova proposta di concordato pari a 35.000 euro.

Sebbene la norma non preveda una soglia di riferimento rispetto alla quantificazione del reddito, le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E/2024 e n. 9/E/2025 prevedono la decadenza per entrambi i periodi d’imposta a causa delle conseguenze indirette scaturite dall’accertamento. Al confronto dei numeri, infatti, la prima proposta di concordato, quella accettata, è inferiore per un importo superiore al 30 per cento rispetto alla seconda proposta elaborata a seguito della rettifica.

Alle medesime conseguenze porta la situazione che si presenta quando la correzione è avvenuta spontaneamente da parte del contribuente, con ravvedimento operoso delle conseguenze reddituali. Anche in tal caso, una dichiarazione integrativa che porti a superare la soglia del 30% quale differenziale tra reddito e Valore produzione netta concordati e quelli corretti comporta inevitabilmente la decadenza.

Per via del principio dell’immodificabilità della proposta concordata, in presenza di variazione dei dati su cui si è basata la stessa proposta di reddito accettata, è possibile distinguere due casi:

  1. variazioni con modifiche che comportano scostamenti dei valori concordati in misura superiori alla soglia del 30%, con conseguente decadenza dell’accordo concordatario e versamento delle imposte in ragione del maggiore reddito conseguito;
  2. variazioni con modifiche che determinano scostamenti dei valori concordati al di sotto della soglia del 30%, con la conseguenza, in questo caso, che gli importi concordati non possono variare e, quindi, continuano a essere vincolanti per le dichiarazioni relative. Ciò comporta che le imposte dovranno essere calcolate sulla base del reddito concordato originariamente e accettato, nonostante lo stesso sia stato determinato sulla base di dati, successivamente rivelatisi errati., senza alcun ulteriore intervento in rettifica e senza obbligo di presentazione di dichiarazioni integrative.

È il caso di precisare che concorrono al ricalcolo del reddito e del valore della produzione netta sia i dati strutturali ISA che quelli contabili.

In base a quanto affermato, la corretta compilazione della dichiarazione 2024 si presenta fondamentale ai fini della prova di resistenza dell’adesione al concordato, sia nell’ipotesi di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate sia quando è il contribuente stesso ad intervenire per correggerla in tutti gli aspetti che portano al superamento della fatidica soglia del 30% del reddito originariamente dichiarato.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN