In occasione della videoconferenza di Telefisco 2025, i funzionari delle Entrate hanno avuto modo di fornire chiarimenti per quanto concerne l’adesione congiunta obbligatoria al concordato preventivo biennale da parte dei singoli professionisti e la struttura associata (Società tra Professionisti – STP, Società tra Avvocati – STA, associazioni professionali, società di persone in trasparenza) a cui partecipano.
Corre l’obbligo di specificare il perimetro di applicazione che riguarda le ipotesi di esclusione dal concordato per i titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano:
- a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo TUIR
- una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247
La questione si riferisce al meccanismo “all in all out” previsto dall’art. 11 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024 secondo cui in concreto:
- se il professionista aderisce al CPB per la propria attività individuale, anche la società o associazione di cui fa parte deve aderire;
- se la società o associazione aderisce, tutti i soci o associati che svolgono anche attività autonoma individuale sono obbligati ad aderire.
La mancata adesione di uno solo dei soggetti collegati impedisce l’ingresso di tutti gli altri e, se avviene successivamente, determina la decadenza collettiva dal regime (art. 9, comma 2). Il principio dovrebbe valere anche in caso di accertamenti o perdita dei requisiti da parte di un singolo socio.
Il primo punto da evidenziare riguarda la circostanza che il vincolo di adesione congiunta al concordato riguarda soltanto le associazioni professionali, Stp e Sta: così il commercialista, socio di Srl “ordinaria” che opera nell’ambito dei servizi ed elaborazioni dati contabili, resta libero di aderire al Cpb a prescindere dalla scelta della società.
La disposizione prevede l’esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata. L’unica eccezione è costituita dal caso in cui per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.
Allo stesso tempo l’esclusione riguarda anche l’ente associativo che intenda aderire al CPB. Tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all’ente associativo. Anche in questo caso, così come nella precedente ipotesi, è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli ISA per l’attività esercitata dal professionista partecipante.
Secondo l’Agenzia delle entrate per “non risultano approvati gli ISA”:
- non si intende far riferimento alle casistiche in cui non vi sono ISA approvati per il codice ATECO dell’attività esercitata;
- si vuole riferirsi, invece, alla diversa fattispecie in cui “la società tra professionisti dichiara il reddito d’impresa, mentre l’ISA previsto per l’attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all’esercizio di arti e professioni”.
Al riguardo viene richiamata la fattispecie trattata nella FAQ 17 ottobre 2024 n. 2 che prende in considerazione una società tra professionisti che non può aderire al CPB, svolgendo un’attività per la quale non risultano approvati gli ISA. In quella risposta, l’agenzia evidenzia che:
- taluni ISA sono approvati per attività esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia;
- altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, laddove tali attività producano reddito di lavoro autonomo;
- ulteriori ISA, infine, sono approvati solo per i contribuenti esercenti attività d’impresa come, ad esempio, per le attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli, saloni di barbiere e parrucchiere, ristorazione con somministrazione, attività di mediazione immobiliare.
Secondo tale impostazione, i soci professionisti di una STP tra commercialisti costituita in forma di srl potranno aderire al CPB 2025-2026 anche senza adesione da parte della STP, sebbene quest’ultima sia esclusa dagli ISA (perché manca il quadro contabile relativo all’attività esercitata in forma d’impresa) derivandone anche l’esclusione dal concordato.
Un aspetto ancora da chiarire riguarda le conseguenze per il contribuente che ha aderito al Cpb pur non avendone i requisiti (ad esempio, sussistenza di debiti tributari o contributivi oltre 5.000 euro oppure perché emergono attività non dichiarate o passività indeducibili oltre la soglia del 30%). Si rende necessario il parere dell’Agenzia delle Entrate nella direzione di una conferma che la decadenza non si estenda agli altri associati/professionisti e allo studio associato.
Si riporta il quesito con la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Professionisti, il blocco per il socio di Stp
D. Con la Circolare 9/E del 2025, l’agenzia delle Entrate si è occupata del caso dell’ente associativo che intenda aderire al concordato preventivo biennale chiarendo che tale facoltà è preclusa laddove, nei medesimi periodi d’imposta, non aderiscano al concordato tutti i soci o associati che, partecipando all’ente associativo, dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. La circolare precisa, tuttavia, che «è fatto salvo il caso in cui non risultino approvati gli Isa per l’attività esercitata dal professionista partecipante». Si chiede se lo stesso chiarimento possa essere esteso anche ai casi in cui gli Isa, pur essendo stati approvati, non siano concretamente applicabili. In tal caso, il professionista potrebbe accedere al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, anche se la società tra professionisti di cui fa parte non potrà aderirvi, inquanto esclusa dall’applicazione, nonostante l’esistenza di un Isa approvato per l’attività esercitata?
Nella circolare 9/E del 24 giugno 2025, nel commentare le novità introdotte dal decreto legislativo 81 del 12 giugno 2025, all’articolo 11 del Dlgs 13 del 12 febbraio 2024, ed, in particolare, la disposizione che prevede l’esclusione dal concordato preventivo biennale per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al concordato anche l’associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata, è stato chiarito che «è fatto salvo il caso in cui, per l’attività esercitata dall’associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non risultino approvati gli Isa». Al riguardo, si precisa che la fattispecie a cui si fa riferimento nella circolare 9/E, ossia il caso in cui «per l’attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati, non risultino approvati gli Isa», riguarda le ipotesi nelle quali la società tra professionisti dichiara il reddito d’impresa, mentre l’Isa previsto per l’attività esercitata da detta società è stato approvato esclusivamente con riferimento all’esercizio di arti e professioni (si veda in proposito anche quanto già chiarito con la Faq n. 2 del 17 ottobre 2024) .
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN